(Convenzione-art. 25)
                             Articolo 25 
                        Procedura amichevole 
 
    1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'  residente,
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24,  a  quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso  deve
essere sottoposto entro i tre anni  che  seguono  la  prima  notifica
della  misura  che  comporta   un'imposizione   non   conforme   alle
disposizioni della Convenzione. 
    2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una  tassazione  non  conforme  alla  Convenzione.
L'accordo sara' applicato quali che siano i  termini  previsti  dalle
legislazioni nazionali degli stati contraenti. 
    3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno  del
loro meglio per risolvere  per  via  di  amichevole  composizione  le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno  altresi'  consultarsi  al  fine  di
eliminare  la  doppia  imposizione  nei  casi  non   previsti   dalla
Convenzione. 
    4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno
comunicare direttamente tra loro, incluso in seno ad una  commissione
mista composta da dette autorita' o dai loro rappresentanti, al  fine
di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.