(Convenzione-art. 28)
                             Articolo 28 
                        Procedura di rimborso 
 
    1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante  ritenuta
alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato
di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di  dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 
    2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione dei benefici  previsti  dalla  presente
Convenzione. 
    3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo,  conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo  25
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.