(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di  disciplina  svolge  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti  disciplinari  relativi  ai  professori  e   ricercatori
dell'Ateneo ed esprime in merito  parere  conclusivo  vincolante.  Il
collegio opera secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari,  nel
rispetto del contraddittorio. 
    2.  Il  collegio  e'  articolato  in  tre  sezioni,   costituite,
rispettivamente,  da:  tre  professori   ordinari,   tre   professori
associati, tre ricercatori. 
    Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno. 
    I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e
uno esterno. 
    Ciascuna  composta  da   professori   e   ricercatori   a   tempo
indeterminato tutti in regime di  tempo  pieno,  di  cui  tre  membri
effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori
ordinari e opera nei confronti dei  professori  di  pari  fascia;  la
seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei
professori di pari fascia; la terza  e'  composta  da  ricercatori  e
opera nei confronti di questi ultimi. 
    3. I membri del collegio sono eletti secondo il  principio  della
rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei  partecipanti  al
voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel
Capo I del Titolo IV del regolamento generale di Ateneo. 
    L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai  professori
associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Universita'. 
    L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori
associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio
presso l'Universita' in regime di tempo pieno. 
    I componenti il collegio di disciplina durano in carica tre  anni
con possibilita' di ricandidabilita' per una sola volta. 
    Le elezioni sono indette dal Rettore. 
    4. Ferma la competenza esclusiva del  Rettore  ad  infliggere  la
sanzione della censura,  per  ogni  fatto  che  possa  dare  luogo  a
sanzioni piu gravi della censura, l'iniziativa  del  procedimento  e'
esercitata dal Rettore che, entro trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al  collegio  di  disciplina
formulando motivata proposta. 
    5. Il collegio, uditi il Rettore o un suo  delegato,  nonche'  il
professore  o  ricercatore   sottoposto   ad   azione   disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni dall'avvio del  procedimento  esprime  parere  sulla  proposta
avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza  dei  fatti  sul
piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e
trasmette gli atti al  consiglio di amministrazione per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. 
    6. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli
studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del  parere  vincolante
del  collegio di disciplina, e conformemente  ad  esso,  infligge  la
sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 
    7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di
illeciti commessi dal Rettore appartiene al decano dell'Ateneo. 
    8. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme  vigenti,
ivi  compresi  i  rapporti  tra  il  procedimento  disciplinare  e  i
procedimenti giudiziari.