Art. 54. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell'Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il collegio e' articolato in tre sezioni, costituite, rispettivamente, da: tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori. Dei tre membri, due sono esterni all'Ateneo e uno interno. I membri supplenti sono due per sezione: uno interno all'Ateneo e uno esterno. Ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza e' composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi. 3. I membri del collegio sono eletti secondo il principio della rappresentanza tra pari, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto e nel rispetto del procedimento elettorale come disciplinato nel Capo I del Titolo IV del regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Universita'. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Universita' in regime di tempo pieno. I componenti il collegio di disciplina durano in carica tre anni con possibilita' di ricandidabilita' per una sola volta. Le elezioni sono indette dal Rettore. 4. Ferma la competenza esclusiva del Rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni piu gravi della censura, l'iniziativa del procedimento e' esercitata dal Rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta. 5. Il collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. 6. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 7. Il potere dell'iniziativa dell'azione disciplinare nei casi di illeciti commessi dal Rettore appartiene al decano dell'Ateneo. 8. Il procedimento disciplinare e' regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari.