(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                              Assemblea 
 
    1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea.  L'assemblea,
ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata  anche  fuori  della
sede sociale, purche' in Italia. 
    2. La convocazione dell'assemblea, deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, e' effettuata, a cura del Presidente  del  consiglio
di amministrazione  e  in  mancanza  dal  Vice  Presidente,  previsto
esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di  assenza
o   impedimento.   mediante   avviso   di   convocazione   contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza  e  delle
materie da trattare. 
    3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi  che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento  almeno  otto  giorni
prima dell'assemblea. In casi straordinari di  urgenza,  il  predetto
termine di otto giorni e' ridotto a un giorno. 
    4. L'assemblea e' presieduta  dal  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal  vice
Presidente e  della  seduta  e'  redatto  verbale  da  un  segretario
designato dall'assemblea. 
    5. Spetta al Presidente constatare la  validita'  dell'assemblea,
la  regolarita'  delle  deleghe,  il  diritto  degli  intervenuti  di
partecipare all'assemblea e di regolarne  l'andamento  dei  lavori  e
delle votazioni, sottoscrivendo, per  ciascuna  seduta,  il  relativo
verbale  unitamente  al  segretario,  o  notaio,  che  ne   cura   la
trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee. 
    6.  Per  la  validita'  della  costituzione  dell'assemblea,  sia
ordinaria che  straordinaria,  e  per  la  validita'  delle  relative
deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. 
    7. Quando richiesto dalla legge e in  ogni  altro  caso  ritenuto
opportuno, il verbale e' redatto da notaio. 
    8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea  non  viene
corrisposto alcun gettone di presenza.