Art. 13. Assemblea 1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia. 2. La convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di amministrazione, e' effettuata, a cura del Presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente, previsto esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento. mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. 3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto termine di otto giorni e' ridotto a un giorno. 4. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente e della seduta e' redatto verbale da un segretario designato dall'assemblea. 5. Spetta al Presidente constatare la validita' dell'assemblea, la regolarita' delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee. 6. Per la validita' della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validita' delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. 7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale e' redatto da notaio. 8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.