(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                    Nomina, composizione, durata 
                  del consiglio di amministrazione 
 
    1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto  da  cinque  membri,  tratti  anche  tra  gli   appartenenti
all'Amministrazione della difesa ed alle  Forze  armate  in  servizio
permanente, nominati con le modalita' di cui all'art.  14,  comma  1,
lettera a). 
    La nomina degli amministratori e'  effettuata  secondo  modalita'
tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno  un
terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora  dall'applicazione
di dette  modalita'  non  risulti  un  numero  intero  di  componenti
dell'organo  di   amministrazione   appartenenti   al   genere   meno
rappresentato, tale numero  e'  arrotondato  per  eccesso  all'unita'
superiore. La societa', assicura, anche in caso di  sostituzione,  il
rispetto della composizione del  consiglio  di  amministrazione  come
sopra indicata per  tre  mandati  consecutivi  a  partire  dal  primo
rinnovo successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. 
    2. Il consiglio di amministrazione dura in  carica  tre  esercizi
sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli  amministratori  sono
rieleggibili. 
    3. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata  al
possesso  di  entrambi  i  requisiti  di  seguito   specificati.   In
particolare: 
      a)  i  consiglieri  di  amministrazione  devono  essere  scelti
secondo criteri di professionalita', competenza  e  onorabilita'  tra
persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
        1) siano iscritte da almeno tre anni in  albi  professionali,
riguardanti  settori  giuridici,  economici  e   tecnici,   attinenti
l'oggetto della societa'; 
        2) siano professori universitari  di  ruolo,  da  almeno  tre
anni,   in   materie   giuridiche,    economiche,    finanziarie    o
tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attivita' di
impresa; 
        3) abbiano  esercitato  per  almeno  tre  anni  funzioni  che
comportino  la  gestione  di  risorse  economico-finanziarie,  presso
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti  in
settori  attinenti  a  quello  di  attivita'   dell'impresa,   ovvero
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno
attinenza con i predetti settori. 
      b)  l'amministratore  cui  siano   state   delegate   in   modo
continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2,  del  codice  civile,
attribuzioni gestionali proprie  del  consiglio  di  amministrazione,
puo' rivestire la  carica  di  amministratore  in  non  piu'  di  due
ulteriori consigli in societa' per azioni. Ai  fini  del  calcolo  di
tale limite, non si considerano gli incarichi  di  amministratore  in
societa' controllate o collegate. Gli amministratori  cui  non  siano
state delegate le attribuzioni di  cui  sopra  possono  rivestire  la
carica di amministratore in non piu' di cinque ulteriori consigli  in
societa' per azioni. 
    4. In caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  Presidente  del
consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono  assunte  dal
Vice Presidente. 
    5. Quando per dimissioni o per altre cause  venga  a  mancare  la
maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve  intendersi
decaduto. In  tal  caso,  il  Collegio  sindacale  convoca  d'urgenza
l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.