(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. La carica di amministratore non puo' essere ricoperta da colui
che: 
      a) si trovi  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
      b) sia  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
      c) sia stato condannato con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
        1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267; 
        2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un  anno  per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il  patrimonio,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
        3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni  per
un qualunque delitto non colposo; 
      d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti
di una delle  pene  indicate  alla  lettera  c),  salvo  il  caso  di
estinzione del reato; le pene previste dalla precedente  lettera  c),
numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno. 
    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal  Consiglio  di  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
    3.  Costituiscono  cause  di  sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore: 
      a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al comma 1, lettera c); 
      b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva; 
      c) l'applicazione provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
      d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
    4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le  materie  da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate al precedente punto  3.  La  revoca  e'
dichiarata,  sentito  l'interessato  nei  confronti  del   quale   e'
effettuata la contestazione almeno quindici giorni  prima  della  sua
audizione. L'esponente non revocato e' reintegrato  nel  pieno  delle
funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d)  dell'art.  3,
la sospensione si applica in ogni  caso  per  l'intera  durata  delle
misure ivi previste.