Art. 16. Cause di incompatibilita' 1. La carica di amministratore non puo' essere ricoperta da colui che: a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca e' dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale e' effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'art. 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.