Art. 17. Convocazione riunioni 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o Pec da inoltrarsi almeno un giorno prima. Il consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio e' comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le citate formalita' purche' sia presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo purche' in Italia. tutte le volte che cio' sia ritenuto necessario dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale. 3. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.