(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Convocazione riunioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  convocato  dal  Presidente
con lettera raccomandata, ovvero con  altri  mezzi  di  comunicazione
comprovanti l'avvenuta  ricezione,  da  spedirsi  almeno  tre  giorni
liberi  prima  dell'adunanza  a  ciascun  amministratore  e   sindaco
effettivo e, nei  casi  d'urgenza,  con  telegramma,  fax  o  Pec  da
inoltrarsi almeno  un  giorno  prima.  Il  consiglio  e'  validamente
costituito con  la  presenza  della  maggioranza  semplice  dei  suoi
componenti. Il Consiglio e' comunque validamente costituito anche nel
caso in cui non siano rispettate le  citate  formalita'  purche'  sia
presente l'intero consiglio di amministrazione  e  l'intero  collegio
sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 
    2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora  e
luogo  indicati  nell'avviso  di  convocazione,  in  qualunque  luogo
purche' in Italia. tutte le volte che cio'  sia  ritenuto  necessario
dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta  scritta  da
parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale. 
    3.  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  del   consiglio   di
amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.