(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
          Poteri e compiti del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri  per  l'amministrazione  ordinaria   e   straordinaria   della
societa', fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma  1,
lettera d), essendo ad esso demandato il compito  di  adottare  tutti
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale,
nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e
dei contenuti del contratto di servizio  di  cui  all'art.  5,  salvo
quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea  dei  soci
dalla legge e dal presente statuto. 
    2. Il Presidente del consiglio di  amministrazione  controlla  la
regolare gestione  della  societa'  riferendone,  periodicamente,  al
consiglio stesso e ha la rappresentanza della societa' per  gli  atti
deliberati   dal   consiglio   d'amministrazione,   nonche'    quella
processuale della Societa' con facolta' di agire in qualsiasi sede  e
grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore
delegato in materia di rappresentanza legale  e  giudiziaria  di  cui
all'art. 21. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina,  su   indicazione
dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri  e
le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni  previste
dalla legge, definendone il trattamento economico  sulla  base  delle
retribuzioni riconosciute  ad  amministratori  delegati  di  analoghe
societa' pubbliche. 
    Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione
l'approvazione di: 
      a) acquisti di beni e servizi di  valore  superiore  ai  limiti
indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; 
      b) contratti attivi e passivi di valore unitario  superiore  ai
limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; 
    4. Il consiglio  di  amministrazione  puo'  conferire,  a  titolo
gratuito, incarichi a propri membri, nonche' a dipendenti per singoli
atti o categorie di atti. 
    5.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  i   dirigenti   e
l'eventuale direttore generale, previo  assenso  del  Ministro  della
difesa,  definendone  le  retribuzioni,  sulla  base  dell'importanza
dell'opera prestata,  degli  utili  e  degli  obiettivi  di  gestione
conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del
compenso corrente  nel  mercato  per  analoghe  prestazioni  rese  in
societa' di analoghe dimensioni ed eventualmente anche  tenuto  conto
della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento  della   societa',
nonche' mansioni e attribuzioni. 
    6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa,  con  funzioni
consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione. 
    7.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina,   previo   parere
obbligatorio del  collegio  sindacale,  il  dirigente  preposto  alla
redazione dei documenti  contabili  societari,  per  un  periodo  non
inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non  superiore
a sei esercizi. 
    8.    Il    consiglio    di    amministrazione,    su    proposta
dell'amministratore delegato: 
      a) approva i documenti di programmazione annuale e  pluriennale
della societa' con i relativi preventivi economico-finanziari; 
      b) predispone i programmi delle  attivita'  della  societa'  in
conformita' agli indirizzi strategici ed ai programmi  stabiliti  dal
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
      c) delibera la compravendita di beni mobili  e  immobili  della
Societa' strumentali alle sue finalita' nel limite stabilito di volta
in   volta   dall'assemblea,   oltre   il   quale    e'    necessaria
l'autorizzazione dell'assemblea  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1,
lettera d) del presente statuto; 
      d)  approva  le  proposte  da  sottoporre  alla   deliberazione
dell'assemblea; 
      e)  stabilisce  un  compenso  di  risultato  per  il  personale
impiegato presso la societa', secondo i criteri di cui al comma 5. 
    9. Il consiglio di amministrazione redige, ai  sensi  del  codice
civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito  dallo  stato
patrimoniale,  dal  conto  economico  e   dalla   nota   integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento  della  gestione  della
societa'.