(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                Responsabilita' degli amministratori 
 
    1. Gli amministratori sono  solidalmente  responsabili  verso  la
societa' dei danni derivanti dall'inosservanza  dei  doveri  ad  essi
imposti dalla legge  e  dallo  statuto  per  l'amministrazione  della
societa', salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare  sul
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio  il  proprio
dissenso e ne abbiano dato notizia per  iscritto  al  presidente  del
collegio sindacale.