(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                       Amministratore delegato 
 
    1. L'amministratore delegato opera nell'ambito  delle  competenze
ad esso attribuite con specifica  delega.  Esercita  per  le  materie
delegate la  rappresentanza  legale  della  societa',  sostanziale  e
processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito  esercita  anche  la
gestione  ordinaria  della   medesima   societa'.   In   particolare,
all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo
e non esaustivo e salvo quelle  ulteriori  che  gli  potranno  essere
conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe: 
      a) predispone la  struttura  organizzativa  della  societa'  da
sottoporre,  previa  delibera  del  consiglio   di   amministrazione,
all'approvazione dell'assemblea; 
      b)  curare  che  l'assetto  organizzativo,   amministrativo   e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Societa'; 
      c) gestire e coordinare la struttura  interna  della  Societa',
sia di linea che di staff; 
      d)  costituire,  modificare  ed  estinguere  negozi   giuridici
attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Societa', entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; 
      e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'
e nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'atto  di  indirizzo  e  dal
contratto di servizio, sospendere  e  licenziare  personale  esterno,
nonche' fissarne il trattamento  economico  ed  eventuali  successive
variazioni; 
      f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3; 
      g) accendere i rapporti bancari e postali; 
      h)  costituire,  modificare  ed  estinguere  negozi   giuridici
passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Societa', entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; 
      i) predispone entro l'anno precedente i  budget  annuali  della
Societa' da sottopone per la  loro  discussione  ed  approvazione  al
consiglio di amministrazione; 
      j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio,
in tutte le sedi e presso tutte le autorita' e Corti consentite dalla
legge; 
      k) definire i termini di eventuali transazioni e  conciliazioni
giudiziali  e  stragiudiziali,  in  sede   ordinaria,   speciale   ed
amministrativa, nonche' presentare atti, ricorsi, querele, esposti  e
denunzie alle autorita' competenti; 
      l) delegare,  al  fine  di  agevolare  la  gestione  operativa,
singoli dirigenti della Societa', addetti a particolari funzioni  per
il compimento di particolari atti; 
      m)  nominare  procuratori  speciali  per   il   compimento   di
determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente
conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea; 
      n) dare attuazione a tutte le deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione compiendo altresi' tutti gli atti, nonche'  tutte  le
operazioni ad esse collegate. 
    2.  L'amministratore   delegato   riferisce   al   consiglio   di
amministrazione e al collegio sindacale  almeno  ogni  tre  mesi  sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonche' sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni  o
caratteristiche effettuate dalla Societa'.