Art. 21. Amministratore delegato 1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze ad esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie delegate la rappresentanza legale della societa', sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito esercita anche la gestione ordinaria della medesima societa'. In particolare, all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe: a) predispone la struttura organizzativa della societa' da sottoporre, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'approvazione dell'assemblea; b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Societa'; c) gestire e coordinare la struttura interna della Societa', sia di linea che di staff; d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Societa', entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e nei limiti di quanto previsto dall'atto di indirizzo e dal contratto di servizio, sospendere e licenziare personale esterno, nonche' fissarne il trattamento economico ed eventuali successive variazioni; f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3; g) accendere i rapporti bancari e postali; h) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Societa', entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; i) predispone entro l'anno precedente i budget annuali della Societa' da sottopone per la loro discussione ed approvazione al consiglio di amministrazione; j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorita' e Corti consentite dalla legge; k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonche' presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunzie alle autorita' competenti; l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Societa', addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti; m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea; n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione compiendo altresi' tutti gli atti, nonche' tutte le operazioni ad esse collegate. 2. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Societa'.