Art. 22. Collegio sindacale 1. Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera a). La nomina dei sindaci e' effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti del collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. La societa' assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. 2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco puo' essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due. 3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Societa' e sul suo corretto funzionamento. 4. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile. 5. Il compenso dei sindaci e' deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.