(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio sindacale e' composto da tre  membri  effettivi  e
due  supplenti,  iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  o
nell'albo professionale dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili, nominati secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a). 
    La nomina dei sindaci e' effettuata  secondo  modalita'  tali  da
garantire che il genere meno rappresentato ottenga  almeno  un  terzo
dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  251  del  2012.  Qualora  dall'applicazione  di  dette
modalita' non risulti un numero intero  di  componenti  del  collegio
sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale  numero  e'
arrotondato per eccesso all'unita' superiore. La  societa'  assicura,
anche in caso di sostituzione, il  rispetto  della  composizione  del
collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi  a
partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata  in  vigore
del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. 
    2. I sindaci durano in carica tre esercizi e  scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.  L'ufficio  di  sindaco  puo'
essere assunto per un numero di mandati consecutivi non  superiori  a
due. 
    3. Il collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione
e  in  particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Societa' e sul suo corretto
funzionamento. 
    4. Per la disciplina del funzionamento e delle  attribuzioni  del
collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile. 
    5. Il compenso dei sindaci e' deliberato dall'assemblea  all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro  ufficio,  nella
misura   prevista   dalla   tariffa   professionale    dei    dottori
commercialisti ed esperti contabili. 
    6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non
viene corrisposto alcun gettone di presenza.