Art. 34. Dipartimenti 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca e organizzano le attivita' didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di corsi di studio, ovvero cooperando con altri Dipartimenti per realizzare corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. 2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, i Dipartimenti possono finanziare borse di studio e stipulare contratti; possono proporre all'Ateneo la stipula di assegni di ricerca. 3. I Dipartimenti concorrono alla programmazione di Ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari. 4. I Dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalita' stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori. 5. I Dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attivita' didattiche e scientifiche. 6. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei quanto a finalita' o metodi di ricerca, previo parere del senato accademico e su delibera del consiglio di amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, ne' nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.