Art. 36. Direttore di Dipartimento 1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto e' equiparato al ruolo dirigenziale. 2. Il direttore: a) convoca e presiede il consiglio di Dipartimento; b) promuove le attivita' del Dipartimento; c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il direttore e' eletto, con la maggioranza assoluta dei votanti, dal consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con decreto del rettore, secondo le normative vigenti e le procedure stabilite nel regolamento tipo dei Dipartimenti. 4. Il direttore resta in carica per quattro anni ed e' rieleggibile consecutivamente per una sola volta. 5. Il direttore designa uno o piu' vicedirettori, che vengono nominati con decreto del rettore. 6. Il direttore di Dipartimento ha diritto ad una indennita' di carica omnicomprensiva. 7. In qualunque caso di cessazione anticipata del direttore, al fine di garantire la continuita' e il buon andamento dell'attivita' amministrativa, le relative funzioni vengono assunte dal decano del Dipartimento, che le esercita fino alla nomina del nuovo direttore. Immediatamente dopo il subentro, il decano provvede ad indire le elezioni.