(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento  ed  e'
responsabile della sua gestione e sotto tale aspetto e' equiparato al
ruolo dirigenziale. 
    2. Il direttore: 
      a) convoca e presiede il consiglio di Dipartimento; 
      b) promuove le attivita' del Dipartimento; 
      c) esercita tutte le altre attribuzioni previste  dalle  leggi,
dallo statuto e dai regolamenti. 
    3. Il direttore  e'  eletto,  con  la  maggioranza  assoluta  dei
votanti, dal consiglio di Dipartimento  fra  i  professori  di  prima
fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene  nominato  con
decreto del rettore, secondo le  normative  vigenti  e  le  procedure
stabilite nel regolamento tipo dei Dipartimenti. 
    4.  Il  direttore  resta  in  carica  per  quattro  anni  ed   e'
rieleggibile consecutivamente per una sola volta. 
    5. Il direttore designa uno o  piu'  vicedirettori,  che  vengono
nominati con decreto del rettore. 
    6. Il direttore di Dipartimento ha diritto ad una  indennita'  di
carica omnicomprensiva. 
    7. In qualunque caso di cessazione anticipata del  direttore,  al
fine di garantire la continuita' e il buon  andamento  dell'attivita'
amministrativa, le relative funzioni vengono assunte dal  decano  del
Dipartimento, che le esercita fino alla nomina del  nuovo  direttore.
Immediatamente dopo il subentro, il  decano  provvede  ad  indire  le
elezioni.