(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del Dipartimento. Esso: 
      a) delibera il regolamento di  Dipartimento  da  sottoporre  al
senato accademico per l'approvazione; 
      b) propone al senato  accademico,  per  quanto  di  competenza,
modifiche del regolamento didattico  di  Ateneo,  previo  parere  dei
consigli  di  corso  di  studio  e  delle   commissioni   paritetiche
docenti-studenti;  propone  altresi'  il  regolamento  didattico   di
ciascun corso di studio, sentiti i consigli di corso di studio  e  la
commissione paritetica docenti-studenti; 
      c)  coordina  le  attivita'  didattiche,   anche   integrative,
programmate  dai  consigli  di  corso   di   studio   dipartimentali,
predisponendo  le  strutture  preposte  alle  attivita'   didattiche,
assegnando i docenti per la  copertura  degli  insegnamenti;  propone
altresi' l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali,
in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate; 
      d) assegna i docenti ai corsi  di  studio  ai  quali  concorre,
tenuto conto delle richieste formulate  dai  consigli  dei  corsi  di
studio e acquisito il parere della facolta' o scuola  alla  quale  il
Dipartimento partecipa; 
      e) definisce almeno ogni tre anni le esigenze di  reclutamento,
articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi  professori
e ricercatori, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai
programmi di ricerca e alle attivita' didattiche offerte,  garantendo
per i docenti di discipline cliniche l'inscindibilita' delle funzioni
assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca; 
      f) formula  le  proposte  di  chiamata  dei  professori  e  dei
ricercatori  relativamente  ai  concorsi  banditi   per   i   settori
scientifico-disciplinari di  pertinenza;  dell'esito  della  chiamata
vengono informati i consigli di corso di studio  interessati  per  le
conseguenti deliberazioni; 
      g) autorizza i professori e i  ricercatori  alla  fruizione  di
periodi di esclusiva attivita' di  ricerca,  sentito  il  parere  dei
consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita'; 
      h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati
dell'attivita' di ricerca svolta dal  Dipartimento,  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      i) formula le richieste di finanziamento e di  assegnazione  di
personale tecnico-amministrativo; 
      j) approva la programmazione didattica annuale; 
      k) detta  i  criteri  generali  per  l'impegno  coordinato  del
personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; 
      l) approva i  documenti  contabili  del  Dipartimento  previsti
dalla normativa vigente; 
      m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali  di
competenza; 
      n) provvede agli adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; 
      o) svolge ogni  altra  attribuzione  ad  esso  assegnata  dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 
    2. Qualora le delibere richiedano  il  parere  della  facolta'  o
scuola di  afferenza,  e  questo  sia  negativo  o  condizionato,  il
consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al  parere.
Il consiglio puo' quindi accogliere quanto indicato dalla facolta'  o
scuola oppure  a  maggioranza  assoluta  puo'  ribadire  quanto  gia'
sottoposto al parere. 
    3. Il consiglio di Dipartimento e' composto da: 
      a) i professori di ruolo; 
      b) i ricercatori; 
      c)   un   rappresentante   degli   studenti,   designato    dai
rappresentanti  nei  consigli  di  corso  di  studio   afferenti   al
Dipartimento al loro interno; 
      d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, che
resta in carica per quattro anni. 
    Nel regolamento di  ciascun  Dipartimento,  la  composizione  del
consiglio di Dipartimento puo' essere integrata da: 
      a) un rappresentante designato tra gli iscritti ai dottorati di
ricerca aventi l'Universita' di Ferrara come sede  amministrativa  ed
istituiti presso il Dipartimento; 
      b) un rappresentante degli assegnisti di  ricerca  in  servizio
presso il Dipartimento, da loro designato; 
      c)  un   rappresentante   degli   iscritti   alle   scuole   di
specializzazione afferenti al Dipartimento, da loro designato. 
    4. Il segretario amministrativo di  Dipartimento  partecipa  alle
sedute con funzioni di segretario verbalizzante. 
    5. La composizione del consiglio di Dipartimento varia, per  ogni
riunione, in rapporto agli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,
conformemente alla normativa vigente.