Art. 37. Consiglio di Dipartimento 1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. Esso: a) delibera il regolamento di Dipartimento da sottoporre al senato accademico per l'approvazione; b) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo, previo parere dei consigli di corso di studio e delle commissioni paritetiche docenti-studenti; propone altresi' il regolamento didattico di ciascun corso di studio, sentiti i consigli di corso di studio e la commissione paritetica docenti-studenti; c) coordina le attivita' didattiche, anche integrative, programmate dai consigli di corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attivita' didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresi' l'istituzione di corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate; d) assegna i docenti ai corsi di studio ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli dei corsi di studio e acquisito il parere della facolta' o scuola alla quale il Dipartimento partecipa; e) definisce almeno ogni tre anni le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attivita' didattiche offerte, garantendo per i docenti di discipline cliniche l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca; f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza; dell'esito della chiamata vengono informati i consigli di corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni; g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il parere dei consigli dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita'; h) approva il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca svolta dal Dipartimento, ai sensi della normativa vigente; i) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo; j) approva la programmazione didattica annuale; k) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; l) approva i documenti contabili del Dipartimento previsti dalla normativa vigente; m) approva le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali di competenza; n) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 2. Qualora le delibere richiedano il parere della facolta' o scuola di afferenza, e questo sia negativo o condizionato, il consiglio deve nuovamente esprimersi su quanto sottoposto al parere. Il consiglio puo' quindi accogliere quanto indicato dalla facolta' o scuola oppure a maggioranza assoluta puo' ribadire quanto gia' sottoposto al parere. 3. Il consiglio di Dipartimento e' composto da: a) i professori di ruolo; b) i ricercatori; c) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti nei consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento al loro interno; d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, che resta in carica per quattro anni. Nel regolamento di ciascun Dipartimento, la composizione del consiglio di Dipartimento puo' essere integrata da: a) un rappresentante designato tra gli iscritti ai dottorati di ricerca aventi l'Universita' di Ferrara come sede amministrativa ed istituiti presso il Dipartimento; b) un rappresentante degli assegnisti di ricerca in servizio presso il Dipartimento, da loro designato; c) un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento, da loro designato. 4. Il segretario amministrativo di Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante. 5. La composizione del consiglio di Dipartimento varia, per ogni riunione, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, conformemente alla normativa vigente.