Art. 38. Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti 1. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque. 2. Il numero minimo di cui al comma precedente puo' ridursi a venti, purche' gli afferenti al Dipartimento costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo, appartenenti ad una medesima area disciplinare. 3. La proposta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve essere sottoscritta, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, da almeno quarantacinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato; con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2, da almeno venticinque professori di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato. Ciascuna proposta deve essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico. 4. In particolare, nella proposta devono essere indicati: a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il Dipartimento verra' coinvolto; b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti; c) le risorse necessarie per l'attivazione; d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti; e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire; f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario. 5. La proposta e' approvata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta, previo parere del senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 6. Il Dipartimento viene istituito con decreto del rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva. 7. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha deliberato la chiamata. 8. L'afferenza ad un Dipartimento non puo' essere revocata prima che siano trascorsi quattro anni, salvo motivate eccezioni. La revoca e' condizionata al parere favorevole del senato accademico e all'approvazione del consiglio di amministrazione. 9. I Dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia inferiore a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sciolti con decreto del rettore, previo parere del senato accademico, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 10. I professori e i ricercatori del Dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da sciogliere, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.