(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
      Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti 
 
    1. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero  di  professori
di ruolo, professori straordinari a tempo determinato, ricercatori  a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a
trentacinque. 
    2. Il numero minimo di cui al comma  precedente  puo'  ridursi  a
venti, purche' gli afferenti  al  Dipartimento  costituiscano  almeno
l'80%  di  tutti  i  professori,  professori  straordinari  a   tempo
determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a  tempo
determinato in servizio presso l'Ateneo, appartenenti ad una medesima
area disciplinare. 
    3. La proposta di istituzione di nuovi Dipartimenti  deve  essere
sottoscritta, con riferimento all'ipotesi  di  cui  al  comma  1,  da
almeno quarantacinque professori di ruolo, professori straordinari  a
tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori  a
tempo determinato; con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2,  da
almeno venticinque professori di  ruolo,  professori  straordinari  a
tempo determinato, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori  a
tempo  determinato.  Ciascuna  proposta  deve  essere   adeguatamente
motivata dal punto di vista didattico e scientifico. 
    4. In particolare, nella proposta devono essere indicati: 
      a) le aree scientifiche di prevalente interesse e  i  corsi  di
studio nei quali il Dipartimento verra' coinvolto; 
      b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti; 
      c) le risorse necessarie per l'attivazione; 
      d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti; 
      e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire; 
      f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario. 
    5. La proposta e' approvata dal consiglio di  amministrazione,  a
maggioranza assoluta, previo parere del senato accademico, espresso a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    6. Il Dipartimento viene istituito con decreto del rettore  e  ad
esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la
proposta istitutiva. 
    7. I professori e i ricercatori afferiscono al  Dipartimento  che
ne ha deliberato la chiamata. 
    8. L'afferenza ad un Dipartimento non puo' essere revocata  prima
che siano trascorsi quattro anni, salvo motivate eccezioni. La revoca
e'  condizionata  al  parere  favorevole  del  senato  accademico   e
all'approvazione del consiglio di amministrazione. 
    9. I Dipartimenti nei quali il numero di afferenti sia  inferiore
a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo  sono  sciolti
con  decreto  del  rettore,  previo  parere  del  senato  accademico,
espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e  delibera  del
consiglio  di  amministrazione,  a  maggioranza  assoluta  dei   suoi
componenti. 
    10. I professori e i ricercatori del Dipartimento sciolto  devono
chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti, motivandone  la  coerenza
didattica e scientifica. Il consiglio di amministrazione, valutate le
eventuali  proposte  dei  singoli  componenti  del  Dipartimento   da
sciogliere, sentito il senato accademico,  delibera  la  destinazione
degli spazi e delle risorse.