(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
                          Facolta' o scuole 
 
    1. Le strutture di raccordo tra piu' Dipartimenti raggruppati  in
relazione a criteri di  affinita'  disciplinare  e  preordinate  alla
razionale,  economica  ed  efficiente   organizzazione   dell'offerta
didattica dell'Universita' possono essere definite facolta' o scuole. 
    2. Ciascun Dipartimento  non  puo'  partecipare  a  piu'  di  una
facolta' o scuola. 
    3. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facolta'  o
scuola e' deliberata dal consiglio di amministrazione, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.