Art. 39. Facolta' o scuole 1. Le strutture di raccordo tra piu' Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica dell'Universita' possono essere definite facolta' o scuole. 2. Ciascun Dipartimento non puo' partecipare a piu' di una facolta' o scuola. 3. L'istituzione, la modifica e la soppressione della facolta' o scuola e' deliberata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.