(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
                   Statuto della facolta' o scuola 
 
    1. Lo statuto della facolta' o scuola e' proposto  congiuntamente
dai  direttori  di  Dipartimento  interessati,  previa  delibera  dei
rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo  statuto
e' approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta  dei  suoi
componenti,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di
amministrazione. 
    2. Lo statuto della facolta' o scuola determina  la  ripartizione
delle funzioni tra la facolta' o scuola, i Dipartimenti e i corsi  di
studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione  e  non
sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge. 
    3.  La  facolta'  o  scuola  esprime  parere  obbligatorio  sulle
proposte dei Dipartimenti afferenti alla stessa  e  dei  consigli  di
corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla  attivazione,
soppressione   e   modifica   dei   corsi   di    studio;    provvede
all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione  dei
servizi comuni. 
    4. Sono organi della facolta' o scuola: 
      a) il presidente, eletto dal consiglio della facolta' o  scuola
tra i professori ordinari afferenti alla struttura; 
      b) il consiglio della facolta' o scuola, composto da: 
        i  direttori  dei  Dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  o
scuola; 
        i rappresentanti dei coordinatori dei  corsi  di  studio  dei
Dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, in numero tale da  non
superare  il  10%  dei  componenti  dei  consigli   di   Dipartimento
afferenti; 
        rappresentanti degli studenti in numero non inferiore al  15%
dei docenti componenti il consiglio; 
        potranno inoltre far parte del consiglio di facolta' o scuola
un rappresentante dei coordinatori dei dottorati  di  ricerca  e  dei
direttori delle scuole di specializzazione, attivi  nei  Dipartimenti
interessati. 
    5. L'individuazione dei rappresentanti  di  cui  al  comma  4  e'
effettuata  sulla  base  di  modalita'  e   criteri   stabiliti   nel
regolamento della facolta' o scuola. 
    6. La durata della carica di presidente della facolta'  o  scuola
e' quadriennale ed  e'  rinnovabile  consecutivamente  per  una  sola
volta. I  rappresentanti  eletti  nel  consiglio  restano  in  carica
quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli
studenti restano in carica per due anni.