Art. 40. Statuto della facolta' o scuola 1. Lo statuto della facolta' o scuola e' proposto congiuntamente dai direttori di Dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi consigli adottata con la maggioranza assoluta; lo statuto e' approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 2. Lo statuto della facolta' o scuola determina la ripartizione delle funzioni tra la facolta' o scuola, i Dipartimenti e i corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge. 3. La facolta' o scuola esprime parere obbligatorio sulle proposte dei Dipartimenti afferenti alla stessa e dei consigli di corso di studio dalla stessa coordinati, in ordine alla attivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio; provvede all'incardinamento dei corsi interdipartimentali e alla gestione dei servizi comuni. 4. Sono organi della facolta' o scuola: a) il presidente, eletto dal consiglio della facolta' o scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura; b) il consiglio della facolta' o scuola, composto da: i direttori dei Dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola; i rappresentanti dei coordinatori dei corsi di studio dei Dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, in numero tale da non superare il 10% dei componenti dei consigli di Dipartimento afferenti; rappresentanti degli studenti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il consiglio; potranno inoltre far parte del consiglio di facolta' o scuola un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei direttori delle scuole di specializzazione, attivi nei Dipartimenti interessati. 5. L'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 4 e' effettuata sulla base di modalita' e criteri stabiliti nel regolamento della facolta' o scuola. 6. La durata della carica di presidente della facolta' o scuola e' quadriennale ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; gli studenti restano in carica per due anni.