(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
                           Corsi di studio 
 
    1.  In  base  ai  compiti  affidati  dal  presente   statuto   ai
Dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio: 
      a) corso di studio di pertinenza di  un  singolo  Dipartimento.
Sono  considerati  corsi  di  studio  dipartimentali  quelli  la  cui
attivazione e' proposta da un singolo Dipartimento in quanto il  loro
fine  e'  la  formazione  di  figure  professionali  di  interesse  e
competenza  specifici  di  un   singolo   Dipartimento.   Spetta   al
Dipartimento, in  accordo  con  il  consiglio  di  corso  di  Studio,
l'assegnazione dei  docenti  per  la  copertura  degli  insegnamenti,
incluse le attivita' didattiche  integrative.  Spetta,  altresi',  al
Dipartimento organizzare tutte le attivita' di supporto; 
      b) corso di studio di pertinenza  di  piu'  Dipartimenti.  Sono
considerati  corsi  di  studio  interdipartimentali  quelli  la   cui
attivazione e' proposta da due o piu' Dipartimenti in quanto il  loro
fine e' la formazione di figure professionali con caratteristiche  di
interdisciplinarita' che richiedono un  significativo  contributo  di
settori scientifico-disciplinari di diversi Dipartimenti. Nel caso di
corsi di studio afferenti ad una facolta'  o  scuola,  sara'  compito
della facolta' o scuola definire l'incardinamento del corso di studio
presso  uno  specifico  Dipartimento,  al  fine  di  perseguire   una
efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso  di  corsi
interdipartimentali  non  afferenti  ad  una   facolta'   o   scuola,
l'incardinamento e'  assegnato  al  Dipartimento  che  impartisce  il
maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta
al consiglio di corso di studio il compito di coordinare  l'attivita'
didattica e  di  supporto,  nonche'  di  richiedere  ai  Dipartimenti
coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla  copertura  degli
insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa. 
    2. Qualora il corso di studio  preveda  insegnamenti  relativi  a
competenze  non  presenti  all'interno  dei  Dipartimenti  coinvolti,
ovvero non  presenti  nei  Dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  o
scuola, il consiglio di  corso  di  studio  segnala  l'esigenza  alla
facolta' o scuola e ai  Dipartimenti  coinvolti,  che  provvedono  in
merito. Su eventuali controversie delibera il senato accademico. 
    3. Il  singolo  corso  di  studio  e'  dotato  di  uno  specifico
consiglio, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto
dalla normativa di legge. I componenti del consiglio eleggono al loro
interno un coordinatore,  cui  spetta  il  compito  di  convocare  il
consiglio e determinare  l'ordine  del  giorno  e  di  promuovere  le
attivita' interne relative all'assicurazione della qualita' del corso
di studio; i coordinatori durano in carica per  un  triennio  e  sono
rieleggibili. 
    4. Il consiglio opera in conformita' alla  legislazione  vigente.
Il consiglio delibera sulla organizzazione  didattica  del  corso  di
studio, assicura  la  qualita'  delle  attivita'  formative,  formula
proposte relativamente all'ordinamento e  agli  incarichi  didattici,
tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta
formativa. 
    5.  Piu'  corsi  di  studio   omogenei   dal   punto   di   vista
scientifico-culturale possono essere dotati di un consiglio unico, la
cui  composizione  e'  determinata  secondo   quanto   previsto   dal
regolamento di Dipartimento.