Art. 41. Corsi di studio 1. In base ai compiti affidati dal presente statuto ai Dipartimenti, si individuano due tipologie di corso di studio: a) corso di studio di pertinenza di un singolo Dipartimento. Sono considerati corsi di studio dipartimentali quelli la cui attivazione e' proposta da un singolo Dipartimento in quanto il loro fine e' la formazione di figure professionali di interesse e competenza specifici di un singolo Dipartimento. Spetta al Dipartimento, in accordo con il consiglio di corso di Studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attivita' didattiche integrative. Spetta, altresi', al Dipartimento organizzare tutte le attivita' di supporto; b) corso di studio di pertinenza di piu' Dipartimenti. Sono considerati corsi di studio interdipartimentali quelli la cui attivazione e' proposta da due o piu' Dipartimenti in quanto il loro fine e' la formazione di figure professionali con caratteristiche di interdisciplinarita' che richiedono un significativo contributo di settori scientifico-disciplinari di diversi Dipartimenti. Nel caso di corsi di studio afferenti ad una facolta' o scuola, sara' compito della facolta' o scuola definire l'incardinamento del corso di studio presso uno specifico Dipartimento, al fine di perseguire una efficiente organizzazione dell'offerta didattica. Nel caso di corsi interdipartimentali non afferenti ad una facolta' o scuola, l'incardinamento e' assegnato al Dipartimento che impartisce il maggior numero di crediti formativi di base e caratterizzanti. Spetta al consiglio di corso di studio il compito di coordinare l'attivita' didattica e di supporto, nonche' di richiedere ai Dipartimenti coinvolti l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa. 2. Qualora il corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno dei Dipartimenti coinvolti, ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla facolta' o scuola, il consiglio di corso di studio segnala l'esigenza alla facolta' o scuola e ai Dipartimenti coinvolti, che provvedono in merito. Su eventuali controversie delibera il senato accademico. 3. Il singolo corso di studio e' dotato di uno specifico consiglio, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dalla normativa di legge. I componenti del consiglio eleggono al loro interno un coordinatore, cui spetta il compito di convocare il consiglio e determinare l'ordine del giorno e di promuovere le attivita' interne relative all'assicurazione della qualita' del corso di studio; i coordinatori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. 4. Il consiglio opera in conformita' alla legislazione vigente. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica del corso di studio, assicura la qualita' delle attivita' formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa. 5. Piu' corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere dotati di un consiglio unico, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dal regolamento di Dipartimento.