(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
 
    1. La commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da
docenti e  studenti,  e'  istituita  nelle  strutture  didattiche  di
riferimento (Dipartimenti o facolta' o scuola). 
    2.  La  composizione  e  il   funzionamento   della   commissione
paritetica sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento o  della
facolta' o scuola. 
    3.  La  commissione  e'  competente  a  svolgere   attivita'   di
monitoraggio tanto dell'offerta  formativa  e  della  qualita'  della
didattica, quanto dell'attivita' di servizio agli studenti  da  parte
dei professori  e  ricercatori;  ad  individuare  indicatori  per  la
valutazione  dei  risultati  relativi  alle  suddette  attivita';   a
formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. 
    4. In caso di corsi di studio interdipartimentali le  commissioni
paritetiche   docenti-studenti   istituite   presso   le    strutture
interessate operano di concerto. 
    5. La commissione redige annualmente una  relazione  sullo  stato
dell'attivita' didattica. La  relazione  viene  trasmessa  al  senato
accademico e al nucleo di valutazione entro il 31  dicembre  di  ogni
anno.