Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti 1. La commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da docenti e studenti, e' istituita nelle strutture didattiche di riferimento (Dipartimenti o facolta' o scuola). 2. La composizione e il funzionamento della commissione paritetica sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento o della facolta' o scuola. 3. La commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio tanto dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, quanto dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati relativi alle suddette attivita'; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. 4. In caso di corsi di studio interdipartimentali le commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso le strutture interessate operano di concerto. 5. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica. La relazione viene trasmessa al senato accademico e al nucleo di valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno.