(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
                               Centri 
 
    1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo' deliberare l'istituzione,  la  modifica  o  la  soppressione  di
centri dotati di autonomia gestionale e di spesa. 
    2.  Gli  statuti  di  tali  centri  devono  essere  conformi   al
regolamento sui centri di Ateneo; in essi sara' previsto un consiglio
direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti
operanti nel centro, compresi i  soggetti  esterni  all'Ateneo  e  un
direttore scelto tra i membri del consiglio. 
    3. Lo statuto di ciascun centro e'  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico. 
    4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo'  autorizzare  la  nomina  di  un  direttore  di  centro  esterno
all'Universita'. 
    5. Ciascun centro presenta annualmente al senato accademico e  al
consiglio di amministrazione una relazione  sull'attivita'  svolta  e
sui  progetti  futuri;  il  senato  accademico  e  il  consiglio   di
amministrazione approvano la relazione e  verificano  annualmente  il
rispetto dei requisiti di qualita'  e  sostenibilita'  economica  dei
centri, previsti dalle disposizioni in materia.