Art. 43. Centri 1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' deliberare l'istituzione, la modifica o la soppressione di centri dotati di autonomia gestionale e di spesa. 2. Gli statuti di tali centri devono essere conformi al regolamento sui centri di Ateneo; in essi sara' previsto un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo e un direttore scelto tra i membri del consiglio. 3. Lo statuto di ciascun centro e' approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' autorizzare la nomina di un direttore di centro esterno all'Universita'. 5. Ciascun centro presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti futuri; il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita' economica dei centri, previsti dalle disposizioni in materia.