(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
            Centri e consorzi nazionali e internazionali 
 
    1. Ciascun  Dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono
promuovere la partecipazione dell'Universita'  a  centri  o  consorzi
nazionali o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati  con
altri  enti,  sottoponendo  il  relativo  progetto   di   convenzione
all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il  parere
del senato accademico. 
    2. Le modalita' di organizzazione  e  di  funzionamento  di  ogni
centro  o  consorzio  interuniversitario  sono   disciplinate   dalla
convenzione istitutiva e dal regolamento interno. 
    3.  I  rappresentanti  dell'Universita'  in  ciascun   centro   o
consorzio presentano annualmente al senato accademico e al  consiglio
di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti
futuri del centro o consorzio. Il senato accademico e il consiglio di
amministrazione approvano la relazione e  verificano  annualmente  il
rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita'  economica  della
partecipazione al centro, previsti  dalle  disposizioni  in  materia.
Qualora  il  consiglio  di   amministrazione,   sentito   il   senato
accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'Universita'  a
partecipare al centro o consorzio,  delibera  l'uscita  dai  suddetti
enti.