Art. 44. Centri e consorzi nazionali e internazionali 1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a centri o consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni centro o consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno. 3. I rappresentanti dell'Universita' in ciascun centro o consorzio presentano annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti futuri del centro o consorzio. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano la relazione e verificano annualmente il rispetto dei requisiti di qualita' e sostenibilita' economica della partecipazione al centro, previsti dalle disposizioni in materia. Qualora il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, constati l'esaurimento dell'interesse dell'Universita' a partecipare al centro o consorzio, delibera l'uscita dai suddetti enti.