(Allegato-art. 45)
                              Art. 45. 
                 Fondo di Ateneo per la premialita' 
 
    1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno
una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione  agli  impegni  di
attivita' di ricerca, didattica e gestionale,  oggetto  di  specifico
incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' istituito un fondo di  Ateneo
per la premialita' di professori e ricercatori.  L'utilizzo  di  tale
fondo e'  deliberato,  sulla  base  di  criteri  predeterminati,  dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 
    2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art.  6,  comma  14,
ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    3. Il fondo  puo'  essere  integrato  anche  con  una  quota  dei
proventi  delle  attivita'  conto  terzi  ovvero  con   finanziamenti
pubblici o privati.