Art. 45. Fondo di Ateneo per la premialita' 1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' istituito un fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale fondo e' deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 2. Nel fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Il fondo puo' essere integrato anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.