(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
 
    1. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno  successivo,  non  siano  stati  conseguiti  i  complessivi
obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a  tutto  il
personale dell'amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla  retribuzione  di
posizione e di  risultato  ed  ai  trattamenti  economici  accessori,
secondo  le  rispettive  discipline  di  sezione,  non  puo'   essere
incrementato  rispetto  alla  sua   consistenza   riferita   all'anno
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi,  fino  a
quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non  siano
stati effettivamente conseguiti. 
    2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  6,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento. 
    3.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo   non   trova
applicazione nei confronti dei Segretari.