Art. 29.
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati
nell'anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi
obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il
personale dell'amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di
posizione e di risultato ed ai trattamenti economici accessori,
secondo le rispettive discipline di sezione, non puo' essere
incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all'anno
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a
quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano
stati effettivamente conseguiti.
2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, le parti
analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di
analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei
periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi
di miglioramento.
3. La disciplina di cui al presente articolo non trova
applicazione nei confronti dei Segretari.