Art. 30. Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato 1. La retribuzione di risultato e' attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva. 2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con importo piu' elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%. 3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b). 4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3. 5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e' possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o piu' obiettivi, riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili. 6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema camerale. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.