(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
   Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato 
 
    1. La retribuzione di risultato  e'  attribuita  sulla  base  dei
diversi livelli  di  valutazione  della  performance  conseguiti  dai
dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai
segretari  comunali  e  provinciali,  fermo  restando  che   la   sua
erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle  vigenti  previsioni  di
legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione
positiva. 
    2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1,  ai  dirigenti  che
conseguano le  valutazioni  piu'  elevate,  in  base  al  sistema  di
valutazione  adottato   dall'amministrazione,   e'   attribuita   una
retribuzione di risultato con importo piu' elevato di almeno il  30%,
rispetto al valore medio  pro-capite  delle  risorse  destinate  alla
retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione  alla
disciplina di cui  al  comma  5  possono  definire  un  minor  valore
percentuale, comunque non inferiore al 20%. 
    3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e di
cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett.
b). 
    4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa  di  cui  al
comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di  dirigenti
valutati  a  cui  viene  attribuito  il  valore  di  retribuzione  di
risultato definito ai sensi del comma 3. 
    5. In sede di contrattazione  integrativa  di  cui  all'art.  45,
comma 1, lett. b) e' possibile correlare  l'effettiva  erogazione  di
una quota delle risorse di cui all'art. 57, comma  2,  lett.  d),  al
raggiungimento  di  uno  o  piu'  obiettivi,  riferiti  agli  effetti
dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili. 
    6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui  al  comma  5
possono essere individuati e misurati anche sulla base  di  indirizzi
nazionali per tutto il sistema camerale. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si  applicano  ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione
non  e'  superiore  a  5.  In  ogni  caso   deve   essere   garantita
l'attribuzione selettiva delle risorse destinate  a  retribuzione  di
risultato.