Art. 30.
Differenziazione e variabilita' della retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato e' attribuita sulla base dei
diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai
dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai
segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua
erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di
legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione
positiva.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che
conseguano le valutazioni piu' elevate, in base al sistema di
valutazione adottato dall'amministrazione, e' attribuita una
retribuzione di risultato con importo piu' elevato di almeno il 30%,
rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla
retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla
disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore
percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e di
cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett.
b).
4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al
comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di dirigenti
valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di
risultato definito ai sensi del comma 3.
5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45,
comma 1, lett. b) e' possibile correlare l'effettiva erogazione di
una quota delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. d), al
raggiungimento di uno o piu' obiettivi, riferiti agli effetti
dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.
6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5
possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi
nazionali per tutto il sistema camerale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione
non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita
l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di
risultato.