Art. 31.
Clausola di salvaguardia economica
1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che
abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al
dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla
struttura organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con
retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al
precedente incarico, allo stesso e' riconosciuto un differenziale di
retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi
commi da 2 a 6.
2. Il differenziale di cui al comma 1 e' definito in un importo
che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di
posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il
100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce
progressivamente come previsto dal comma 3.
3. Il differenziale di cui al comma 1 e' riconosciuto, a seguito
della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi
del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con
retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza
dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a
tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione
inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il
primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere
corrisposto dall'anno successivo.
4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al
comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente
gia' attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 e'
posto a carico dei fondi di cui all'art. 57 e all'art. 90. In sede di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. g) e
dell'art. 66, comma 1, lett. g), sono individuati i criteri per la
determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonche' le
risorse a copertura del conseguente onere, dando priorita' alle
eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato
resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di
cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a
retribuzione di posizione.
6. La disciplina di cui al presente articolo non trova
applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui
al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico
con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione
negativa.
7. La disciplina di cui al presente articolo non trova
applicazione nei confronti dei Segretari.