(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                 Clausola di salvaguardia economica 
 
    1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che
abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso,  al
dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti  dalla
struttura  organizzativa  dell'ente   o   dell'amministrazione,   con
retribuzione di posizione di importo inferiore a quella  connessa  al
precedente incarico, allo stesso e' riconosciuto un differenziale  di
retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi
commi da 2 a 6. 
    2. Il differenziale di cui al comma 1 e' definito in  un  importo
che consenta di conseguire un complessivo valore di  retribuzione  di
posizione inizialmente in una percentuale compresa tra  il  50  e  il
100% di  quella  connessa  al  precedente  incarico,  che  si  riduce
progressivamente come previsto dal comma 3. 
    3. Il differenziale di cui al comma 1 e' riconosciuto, a  seguito
della individuazione delle risorse a copertura  dell'onere  ai  sensi
del comma 5 e nei limiti  delle  stesse,  permanendo  l'incarico  con
retribuzione di posizione  inferiore,  fino  alla  data  di  scadenza
dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due  anni  successivi  a
tale  data,  permanendo  l'incarico  con  retribuzione  di  posizione
inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di  1/3  il
primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa  di  essere
corrisposto dall'anno successivo. 
    4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di  cui  al
comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente
gia' attribuiti ai sensi del presente articolo. 
    5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2  e'
posto a carico dei fondi di cui all'art. 57 e all'art. 90. In sede di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. g) e
dell'art. 66, comma 1, lett. g), sono individuati i  criteri  per  la
determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  2,  nonche'  le
risorse a copertura  del  conseguente  onere,  dando  priorita'  alle
eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di  risultato
resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di
cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a  fine  anno  destinate  a
retribuzione di posizione. 
    6.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo   non   trova
applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui
al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico
con retribuzione di posizione  inferiore  a  seguito  di  valutazione
negativa. 
    7.  La  disciplina  di  cui  al  presente  articolo   non   trova
applicazione nei confronti dei Segretari.