(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. In sede di contrattazione  integrativa  di  cui  all'art.  45,
comma 1, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1,  lett.  d),  possono
essere definiti criteri per  la  formulazione  di  piani  di  welfare
integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici  e  le
complessive risorse ad essi destinate. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
previste, per la medesima finalita', da precedenti norme nonche', per
la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo
di  quota  parte  dei  fondi  di  cui  agli   articoli   57   e   91,
rispettivamente nel limite  del  2,5%  e  del  5%  delle  complessive
disponibilita' degli stessi. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.
57, comma 3, primo periodo.