Art. 32.
Welfare integrativo
1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45,
comma 1, lett. d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. d), possono
essere definiti criteri per la formulazione di piani di welfare
integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le
complessive risorse ad essi destinate.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia'
previste, per la medesima finalita', da precedenti norme nonche', per
la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo
di quota parte dei fondi di cui agli articoli 57 e 91,
rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive
disponibilita' degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art.
57, comma 3, primo periodo.