(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                         Risorse finanziarie 
 
    1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono: 
      a)  la  dotazione  finanziaria,  rappresentata  da  un'aliquota
annualmente fissata dall'assemblea a carico delle Camere di commercio
e  della  Chambre  valdôtaine  sul  totale  delle  loro  entrate  per
contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti
di segreteria delle camere di commercio; 
      b) le entrate derivanti da servizi  resi  agli  associati  e  a
terzi; 
      c)  i  finanziamenti  per  programmi  e  progetti   provenienti
dall'Unione Europea o da altri soggetti; 
      d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata. 
    2. Presso l'Unioncamere  e'  costituito  il  fondo  intercamerale
d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito
regolamento approvato dall'assemblea,  finanziano  i  progetti  e  le
iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero  dello
sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna  alle  camere  italiane
all'estero e  alle  camere  miste,  per  sostenere  le  politiche  di
internazionalizzazione del sistema camerale italiano. 
    3. Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione  ai
sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,
come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25  novembre  2016,
n. 219. I criteri generali di funzionamento del fondo sono  contenuti
nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall'assemblea.