Art. 16. Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono: a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'assemblea a carico delle Camere di commercio e della Chambre valdôtaine sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio; b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi; c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti; d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata. 2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale d'intervento. Le contribuzioni del fondo, gestito in base ad apposito regolamento approvato dall'assemblea, finanziano i progetti e le iniziative, definiti in raccordo con i programmi del Ministero dello sviluppo economico, che l'Unioncamere assegna alle camere italiane all'estero e alle camere miste, per sostenere le politiche di internazionalizzazione del sistema camerale italiano. 3. Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. I criteri generali di funzionamento del fondo sono contenuti nel regolamento di gestione del fondo, approvato dall'assemblea.