(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                              Controlli 
 
    1.  La  vigilanza  sulla  attivita'  dell'Unioncamere  spetta  al
Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 4  della  legge
29 dicembre 1993, n. 580,  come  da  ultimo  modificata  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 
    2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere  e'  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti nella  forme  previste  dall'art.  12
della  legge  21  marzo  1958,  n.  259  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come disposto dall'art. 12, comma 19 del  decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. L'Unioncamere comunica al Ministero dello sviluppo economico i
nomi degli eletti alle cariche di presidente e  di  vicepresidente  e
trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo e  le  relative
variazioni, il conto consuntivo e  il  regolamento  per  la  gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' i  provvedimenti  riguardanti  la
dotazione organica complessiva, e ogni altro  provvedimento  previsto
dalla legge. 
    4. Il controllo del  Ministero  e'  di  sola  legittimita'  e  le
delibere di cui al comma tre divengono esecutive  se  entro  sessanta
giorni dalla data della loro  ricezione,  ridotti  a  trenta  per  le
variazioni del  bilancio  preventivo,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico non ne disponga con provvedimento  motivato  l'annullamento
per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso  una  sola
volta e per un periodo di pari durata.