(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                            Scioglimento 
 
    1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le  attivita'  e  le
eventuali passivita' di liquidazione vanno a  beneficio  o  a  carico
delle Camere, in proporzione  dei  versamenti  da  ciascuna  di  esse
dovuti durante l'ultimo triennio.