Art. 19. Disposizioni finali 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del Ministro dello sviluppo economico. 2. Le Camere di commercio i cui organi siano stati sciolti per provvedimento dell'autorita' competente, sono rappresentate nell'assemblea dai rispettivi commissari. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo. Il commissario che non puo' partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni di organi dell'Unioncamere, puo' farsi rappresentare da un presidente di Camera di commercio. 3. La decadenza disciplinata dal secondo periodo del comma 2, dell'art. 4 viene meno nel caso in cui il componente acquisisca nuovamente, secondo le relative procedure e comunque entro trenta giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo.