(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione per esteso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del decreto di  approvazione  del  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
    2. Le Camere di commercio i cui organi siano  stati  sciolti  per
provvedimento   dell'autorita'   competente,    sono    rappresentate
nell'assemblea dai  rispettivi  commissari.  Il  commissario  dispone
soltanto  dell'elettorato  attivo.  Il  commissario  che   non   puo'
partecipare alle sedute dell'assemblea che non prevedono elezioni  di
organi dell'Unioncamere, puo' farsi rappresentare da un presidente di
Camera di commercio. 
    3. La decadenza disciplinata dal secondo  periodo  del  comma  2,
dell'art. 4 viene meno nel  caso  in  cui  il  componente  acquisisca
nuovamente, secondo le relative procedure  e  comunque  entro  trenta
giorni dalla decadenza, la qualifica che costituisce  titolo  per  la
partecipazione all'organo.