(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                         Disposizioni comuni 
 
    1.  Le  fonti  normative  dell'Universita'   sono,   oltre   alle
disposizioni del presente statuto  e,  in  quanto  applicabili,  alle
norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti: 
      a) regolamento generale di Ateneo; 
      b) regolamento didattico di Ateneo; 
      c)  regolamento  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'. 
    2. Il consiglio di amministrazione puo' emanare  regolamenti  per
ulteriori specifiche materie.