Art. 30. Disposizioni comuni 1. Le fonti normative dell'Universita' sono, oltre alle disposizioni del presente statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti regolamenti: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento didattico di Ateneo; c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il consiglio di amministrazione puo' emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.