Art. 31. Disposizioni transitorie e finali 1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, il consiglio di amministrazione, su proposta degli enti promotori, nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sara' devoluto all'Associazione Campus Bio-Medico. 2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia - in quanto applicabili - alle disposizioni di legge. 3. Il presente statuto entra in vigore una settimana dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di emanazione, fermo restando quanto di seguito previsto. 4. Premesso che il conferimento di cui all'art. 24 del presente statuto e' sottoposto alla condizione sospensiva di efficacia consistente nel rilascio dei provvedimenti della Regione Lazio che determinano il subentro della Fondazione nell'esercizio del Policlinico universitario Campus Bio-Medico, sino al verificarsi di tale condizione: a) rimangono in vigore gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente, che devono intendersi quivi integralmente trascritti; b) rimangono in carica gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 dello statuto previgente; c) rimangono in carica tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 dello statuto previgente. 5. Al verificarsi della condizione sospensiva di efficacia indicata al precedente comma: a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 14, 16 e 25 dello statuto previgente devono intendersi abrogati; b) fatta eccezione per il rettore che resta in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato, decadono gli organi Istituzionali di cui all'art. 6 del previgente statuto; c) decadono tutti gli altri organismi, anche accademici, non compresi nell'art. 6 del previgente statuto; d) al fine di garantire la continuita' delle funzioni dell'Universita', gli organi diversi dal rettore, di cui alla precedente lettera b), e tutti gli altri organismi, di cui alla precedente lettera c), rimangono in carica fino alla nuova nomina.