(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare  le
sue attivita', essere privata della sua autonomia o  estinguersi,  il
consiglio di  amministrazione,  su  proposta  degli  enti  promotori,
nomina uno o piu' liquidatori determinandone  i  poteri.  L'eventuale
residuo attivo di liquidazione sara' devoluto all'Associazione Campus
Bio-Medico. 
    2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia  -  in
quanto applicabili - alle disposizioni di legge. 
    3. Il presente statuto entra in  vigore  una  settimana  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto rettorale di emanazione, fermo  restando  quanto  di  seguito
previsto. 
    4. Premesso che il conferimento di cui all'art. 24  del  presente
statuto  e'  sottoposto  alla  condizione  sospensiva  di   efficacia
consistente nel rilascio dei provvedimenti della  Regione  Lazio  che
determinano  il  subentro   della   Fondazione   nell'esercizio   del
Policlinico universitario Campus Bio-Medico, sino al  verificarsi  di
tale condizione: 
      a) rimangono in vigore gli articoli 6, 7, 8, 9,  14,  16  e  25
dello statuto previgente, che devono intendersi  quivi  integralmente
trascritti; 
      b) rimangono in carica gli organi Istituzionali di cui all'art.
6 dello statuto previgente; 
      c)  rimangono  in  carica  tutti  gli  altri  organismi,  anche
accademici, non compresi nell'art. 6 dello statuto previgente. 
    5.  Al  verificarsi  della  condizione  sospensiva  di  efficacia
indicata al precedente comma: 
      a) gli articoli  6,  7,  8,  9,  14,  16  e  25  dello  statuto
previgente devono intendersi abrogati; 
      b) fatta eccezione per il rettore che resta in carica fino alla
naturale  scadenza  del  proprio   mandato,   decadono   gli   organi
Istituzionali di cui all'art. 6 del previgente statuto; 
      c) decadono tutti gli altri organismi,  anche  accademici,  non
compresi nell'art. 6 del previgente statuto; 
      d)  al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle   funzioni
dell'Universita',  gli  organi  diversi  dal  rettore,  di  cui  alla
precedente lettera b), e tutti  gli  altri  organismi,  di  cui  alla
precedente lettera c), rimangono in carica fino alla nuova nomina.