Articolo 6 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano vicendevolmente, attraverso i canali diplomatici, che le rispettive condizioni giuridiche nazionali per l'entrata in vigore dell'Accordo sono state adempiute. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per quattro (4) anni (la "durata"), a meno che una delle Parti non notifichi all'altra per iscritto e tramite i canali diplomatici la sua intenzione di recedere dall'Accordo almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione della richiesta di recesso. 3. La risoluzione del presente Accordo non pregiudichera' i progetti o qualsiasi altra attivita' e/o collaborazione gia' conclusi, avviati o in corso di svolgimento che non siano stati completati prima della scadenza. 4. Le Parti possono modificare o integrare il presente Accordo previo reciproco consenso scritto. Le modifiche e le integrazioni concordate entreranno in vigore secondo la medesima procedura indicata al paragrafo 1 del presente articolo. 5. II presente Accordo sara' attuato in conformita' con la normativa nazionale di ciascuna Parte e, per l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 6. Considerato che il presente Accordo riguarda un'infrastruttura elettrica, esso sara' immediatamente trasmesso alla Commissione Europea dopo la sua adozione. 7. Il presente Accordo sara' emendato qualora intervengano modifiche alla legislazione e alle Direttive dell'Unione europea concernenti le infrastrutture di trasmissione elettrica. Firmato a Tunisi il 30 Aprile 2019 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica tunisina Repubblica italiana SLIM FERIANI LUIGI DI MAIO Ministro dell'Industria Ministro dello Sviluppo e delle Piccole e Economico, del Lavoro e Medie imprese Politiche Sociali