Articolo 17 - Entrata in vigore e durata Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, per via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica del presente Accordo che entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo e' valido per un anno e sara' tacitamente rinnovato annualmente, salvo denuncia di una delle due Parti Contraenti, da notificare al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validita'.