(Accordo-art. 17)
Articolo 17 - Entrata in vigore e durata 
 
Ciascuna Parte Contraente notifica all'altra  Parte  Contraente,  per
via diplomatica, l'avvenuto completamento delle procedure di ratifica
del presente Accordo che entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
della seconda notifica. 
Il presente Accordo  e'  valido  per  un  anno  e  sara'  tacitamente
rinnovato  annualmente,  salvo  denuncia  di  una  delle  due   Parti
Contraenti, da notificare al piu' tardi sei mesi prima della scadenza
del periodo di validita'.