(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
                    Consorzi, societa' e spin-off 
 
    1. L'Universita', a condizione che non si determinino  situazioni
di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni  normative
vigenti,  puo'  costituire  e  partecipare  a  societa'  o  ad  altre
strutture  associative  di  diritto  pubblico  e   privato   per   lo
svolgimento di attivita' strumentali alle  attivita'  didattiche,  di
ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti  nei  piani  di
sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. La delibera di approvazione, di competenza  del  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato  accademico,  e'  condizionata  ai
seguenti criteri: 
      a)  partecipazione  al  capitale  ed   all'attivita'   sociale,
rappresentata preferibilmente da  apporto  di  prestazione  di  opera
scientifica o didattica; 
      b)  previsione,   nell'atto   costitutivo,   di   clausole   di
salvaguardia in occasione di aumenti di capitale; 
      c) limitazione del concorso dell'Ateneo,  nel  ripianamento  di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 
      d) impiego di eventuali  dividendi  spettanti  all'Ateneo,  per
finalita' istituzionali dell'Universita'; 
      e) disponibilita' delle  risorse  finanziarie  e  organizzative
richieste. 
    3. La  partecipazione  dell'Universita'  puo'  realizzarsi  anche
mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri  a  carico
del comodatario, o prestazione di servizi. 
    4.  Il  recesso  e'  disposto  con  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione. 
    5.  L'Universita'  promuove  e  partecipa,  nel  rispetto   della
normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed
a valorizzare  i  risultati  della  ricerca.  Le  condizioni  per  la
costituzione e la partecipazione a dette societa' sono  definite,  in
conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento. 
    6.    L'Universita'    periodicamente    verifica    l'attualita'
dell'interesse a confermare la  propria  permanenza  nella  compagine
societaria o nelle altre strutture associative alle quali  partecipa,
sotto     il     duplice     aspetto,     scientifico-tecnico      ed
economico-patrimoniale. 
    7. L'Universita' promuove e favorisce la costituzione di societa'
denominate spin-off, aventi come finalita' l'utilizzo, lo sviluppo  e
il  trasferimento  tecnologico  di  nuovi   prodotti   che   derivino
esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca. 
    8. Le modalita' di autorizzazione alla costituzione,  valutazione
e  al  recesso  dello  spin-off  sono   disciplinate   con   apposito
regolamento  di  Ateneo,  le  cui  norme  vincolano  le  disposizioni
statutarie delle societa' medesime.