Art. 53. Consorzi, societa' e spin-off 1. L'Universita', a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, puo' costituire e partecipare a societa' o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, e' condizionata ai seguenti criteri: a) partecipazione al capitale ed all'attivita' sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica; b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale; c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalita' istituzionali dell'Universita'; e) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste. 3. La partecipazione dell'Universita' puo' realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi. 4. Il recesso e' disposto con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. L'Universita' promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette societa' sono definite, in conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento. 6. L'Universita' periodicamente verifica l'attualita' dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale. 7. L'Universita' promuove e favorisce la costituzione di societa' denominate spin-off, aventi come finalita' l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca. 8. Le modalita' di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle societa' medesime.