Art. 48. Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) 1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi si consegue il titolo di PhilosophiƦ Doctor (Ph.D) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientifico didattica degli stessi, il passaggio delle allieve e degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo. 3. Il collegio delle/dei docenti del corso Ph.D approva annualmente la relativa programmazione didattica.