(Allegato A-art. 48)
                              Art. 48. 
 
Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (corsi Ph.D) 
 
    1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di  ricerca
(corsi Ph.D) di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), hanno durata non
inferiore a tre anni, fatte salve specifiche  disposizioni  di  legge
sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi  si  consegue
il titolo di PhilosophiƦ Doctor (Ph.D) di cui all'art. 4 della  legge
3 luglio 1998, n. 210. 
    2.   Il   regolamento   didattico   disciplina   l'organizzazione
scientifico didattica degli stessi,  il  passaggio  delle  allieve  e
degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione  alla
discussione della tesi per il conseguimento del titolo. 
    3.  Il  collegio  delle/dei  docenti  del  corso   Ph.D   approva
annualmente la relativa programmazione didattica.