(Allegato A-art. 50)
                              Art. 50. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Le scuole di specializzazione sono finalizzate a  fornire  una
formazione in specifici ambiti professionali e al rilascio di diplomi
che legittimino la qualifica di specialista. 
    2.   L'istituzione   e   il   funzionamento   delle   scuole   di
specializzazione sono disciplinati nel regolamento didattico.