(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
                   Infortuni sul lavoro e malattie 
                     dovute a causa di servizio 
 
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dirigente  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto   fino   alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 
    2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di  cui  all'art.
23, comma 10, lettera a) (Assenze per malattia). La  retribuzione  di
risultato compete nella misura  in  cui  l'attivita'  svolta  risulti
comunque valutabile a tal fine. 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n.  124/2011,  solo
al personale che ha avuto il riconoscimento della causa  di  servizio
prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 
    4. Il personale di cui  al  comma  3,  in  caso  di  assenza  per
malattia  dipendente  da  causa  di   servizio,   ha   diritto   alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 23  (Assenze
per malattia),  commi  1  e  2,  e  alla  corresponsione  dell'intera
retribuzione di cui al medesimo articolo, per  tutto  il  periodo  di
conservazione del posto. 
    5. Le assenze di cui al comma 1 del presente  articolo  non  sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 23 (Assenze per malattia). Per le  cause
di  servizio  gia'  riconosciute  alla  data  di  sottoscrizione  del
presente CCNL restano ferme le eventuali modalita' applicative finora
adottate secondo la disciplina dei precedenti CCNL. 
    6. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 23 (Assenze per
malattia), comma 5, per l'ulteriore periodo di assenza  al  dirigente
non spetta alcuna retribuzione. 
    7. Il presente articolo sostituisce e disapplica  l'art.  24  del
CCNL 13 aprile 2006.