Art. 25. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 10, lettera a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 23 (Assenze per malattia), commi 1 e 2, e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 23 (Assenze per malattia). Per le cause di servizio gia' riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL restano ferme le eventuali modalita' applicative finora adottate secondo la disciplina dei precedenti CCNL. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 23 (Assenze per malattia), comma 5, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione. 7. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 24 del CCNL 13 aprile 2006.