Art. 29. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun consiglio di dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. 2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 3. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti. 4. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti. Dura in carica tre anni e non e' rinnovabile. 5. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio degli studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo, che prevedono la presenza della rappresentanza studentesca.