(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti
eletti in ciascun consiglio di dipartimento. La perdita dello  status
di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica  di
rappresentante. 
    2. Il consiglio degli studenti  esercita  funzioni  di  carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto  all'attivita'
dei rappresentanti degli studenti. 
    3. Il senato  accademico  ed  il  consiglio  di  amministrazione,
secondo le rispettive competenze,  sono  tenuti  a  deliberare  sulle
proposte del consiglio degli studenti. 
    4. Il consiglio degli  studenti  elegge  al  proprio  interno  il
presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta
dei propri componenti. Dura in carica tre anni e non e' rinnovabile. 
    5. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento  per  il
proprio  funzionamento  e  lo  sottopone,  per   l'approvazione,   al
consiglio di amministrazione. 
    6. Il consiglio degli studenti designa tra i propri componenti  i
rappresentanti  degli  studenti  nelle  commissioni  di  Ateneo,  che
prevedono la presenza della rappresentanza studentesca.