(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
Articolazione della prestazione in modalita'  agile  e  diritto  alla
                           disconnessione 
 
    1. La prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile  puo'  essere
articolata nelle seguenti fasce temporali: 
      a) fascia di contattabilita' - nella  quale  il  lavoratore  e'
contattabile sia telefonicamente che via mail o con  altre  modalita'
similari. Tale fascia oraria non  puo'  essere  superiore  all'orario
medio giornaliero di lavoro; 
      b) fascia di inoperabilita' - nella  quale  il  lavoratore  non
puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende  il
periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 17, comma
6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il
periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del  giorno
successivo. 
    2. Nelle fasce di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere,
ove ne ricorrano i relativi presupposti, la  fruizione  dei  permessi
orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali,
a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali
o familiari di cui all'art. 25 (Permessi retribuiti  per  particolari
motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ  4
dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, i  permessi
per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea),  i  permessi
di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce
dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli
obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'. 
    3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa  viene  svolta
in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro  straordinario,
trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. 
    4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica,  e
comunque  in  ogni  caso  di  cattivo   funzionamento   dei   sistemi
informatici,  qualora  lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  a
distanza sia impedito o sensibilmente rallentato,  il  dipendente  e'
tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente.  Questi,
qualora le suddette problematiche dovessero  rendere  temporaneamente
impossibile o non sicura la prestazione lavorativa,  puo'  richiamare
il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa  del  lavoro
in  presenza,  il  lavoratore  e'  tenuto  a  completare  la  propria
prestazione lavorativa fino al termine del proprio  orario  ordinario
di lavoro. 
    5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in  lavoro
agile puo' essere richiamato in  sede,  con  comunicazione  che  deve
pervenire in tempo utile per la ripresa  del  servizio  e,  comunque,
almeno il giorno prima.  Il  rientro  in  servizio  non  comporta  il
diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 
    6. Il lavoratore ha diritto  alla  disconnessione.  A  tal  fine,
fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b) e fatte  salve
le attivita' funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi
da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera  a)  non
sono richiesti i contatti con i colleghi o con il  dirigente  per  lo
svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la
risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al
sistema informativo dell'amministrazione.