Art. 16.
Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa alla
luce delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dal codice
dell'amministrazione digitale e altre norme che attribuiscono nuove e
ulteriori funzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale e'
autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il
presente regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di quattro
incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati
della professionalita' necessaria per lo svolgimento degli incarichi
stessi.