Art. 17.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni
istitutive, dallo Statuto e dal codice dell'amministrazione digitale,
in particolare all'art. 14-bis, e dalle altre norme che attribuiscono
ulteriori funzioni all'Agenzia, e successive modificazioni e
integrazioni, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, nonche' alle previsioni di cui agli articoli 8
e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.