Art. 19. Nomina e durata della carica 1. Il rettore e' eletto per un solo mandato di sei anni e non e' rieleggibile. 2. Il rettore entra in carica in seguito alla nomina da parte del Ministro competente. Nel caso di anticipata cessazione, il rettore neoeletto entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e ricopre l'ufficio per un solo mandato di sei anni. 3. Sino alla entrata in carica del rettore neo eletto, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo. Nell'ipotesi di cessazione anticipata per accoglimento della mozione di sfiducia, le funzioni di rettore sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del rettore neo eletto.