(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                    Nomina e durata della carica 
 
    1. Il rettore e' eletto per un solo mandato di sei anni e non  e'
rieleggibile. 
    2. Il rettore entra in carica in seguito alla nomina da parte del
Ministro competente. Nel caso di anticipata  cessazione,  il  rettore
neoeletto entra in carica dalla data di  notifica  del  provvedimento
ministeriale di nomina e ricopre l'ufficio per un solo mandato di sei
anni. 
    3. Sino alla  entrata  in  carica  del  rettore  neo  eletto,  le
funzioni  di  rettore  sono  esercitate  dal  decano  dei  professori
ordinari  in  ruolo.  Nell'ipotesi  di  cessazione   anticipata   per
accoglimento della mozione di sfiducia, le funzioni di  rettore  sono
esercitate dal decano dei professori  ordinari  in  ruolo  sino  alla
entrata in carica del rettore neo eletto.