(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                              Sfiducia 
 
    1. Il rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non
meno di due anni dall'inizio del mandato. 
    2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore  deve  essere
motivata, sottoscritta da almeno  la  meta'  dei  membri  del  senato
accademico e messa in discussione, come unico  punto  all'ordine  del
giorno, nella prima adunanza utile del senato accademico  e  comunque
entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione. 
    3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il
voto favorevole della maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del
senato. 
    4. Una volta approvata dal senato, la mozione  deve  ottenere  la
maggioranza dei voti validi dei titolari  di  elettorato  attivo  per
l'elezione del rettore. La mozione deve ottenere la  maggioranza  dei
voti validamente espressi che esprima la volonta' di almeno un  terzo
degli aventi diritto. 
    5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e
non  oltre  quaranta  giorni  dalla  approvazione  della  mozione  di
sfiducia da parte del senato. 
    6. [abrogato]. 
    7. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono esercitate
dal decano dei professori ordinari in  ruolo  sino  alla  entrata  in
carica del  nuovo  rettore  eletto.  Il  rettore  sfiduciato  non  e'
rieleggibile.