Art. 20. Sfiducia 1. Il rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del mandato. 2. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la meta' dei membri del senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza utile del senato accademico e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione. 3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del senato. 4. Una volta approvata dal senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del rettore. La mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi che esprima la volonta' di almeno un terzo degli aventi diritto. 5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni dalla approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato. 6. [abrogato]. 7. Il rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono esercitate dal decano dei professori ordinari in ruolo sino alla entrata in carica del nuovo rettore eletto. Il rettore sfiduciato non e' rieleggibile.