Art. 17. Orario di lavoro 1. In relazione alle finalita' istituzionali della Presidenza e coerentemente con il suo assetto organizzativo, il presente CCNL continua ad essere orientato prioritariamente ad assicurare la piu' ampia valorizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, in considerazione dell'attivita' dagli stessi svolta a supporto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a garanzia dell'unita' di indirizzo politico e amministrativo del Governo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999. 2. Al fine di consentire una concreta ottimizzazione delle attivita' ed un impiego delle risorse piu' adeguato al ruolo di primario rilievo riconosciuto alla Presidenza del Consiglio sul piano istituzionale, l'orario ordinario di lavoro e' di 38 ore settimanali. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2003, la durata dell'orario di lavoro non puo' superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio ed e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuita', ovvero di quelli che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 4. Le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri: finalizzazione delle prestazioni lavorative alle peculiari funzioni istituzionali della Presidenza del Consiglio, come specificato al comma 1; ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'azione; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 5. In attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, tenuto conto della specificita' organizzativa della Presidenza ed al fine di garantire una maggiore flessibilita' dell'orario di lavoro, possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: a) orario su cinque o sei giorni: si attua anche con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo; b) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all'art. 25 (Orario di lavoro flessibile); c) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite; d) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentotto ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni di cui all'art. 21 (Orario multiperiodale). 6. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte le tipologie di cui al comma 5, al fine di favorire la massima flessibilita' nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dei servizi. 7. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a undici ore per il recupero delle energie psicofisiche. 8. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti, ai sensi dell'art. 22 (Pausa). 9. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e' accertata mediante controlli di tipo automatico, secondo quanto previsto dall'art. 23 (Rilevazione dell'orario e ritardi). 10. Fatti salvi i casi previsti dai CCNL e dalle disposizioni legislative vigenti, le assenze per l'intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario di lavoro della giornata di assenza. 11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art. 13 del CCNL del 31 luglio 2009.