(CCNL-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                          Orario di lavoro 
 
    1. In relazione alle finalita' istituzionali della  Presidenza  e
coerentemente con il suo  assetto  organizzativo,  il  presente  CCNL
continua ad essere orientato prioritariamente ad assicurare  la  piu'
ampia valorizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti,  in
considerazione dell'attivita' dagli stessi svolta  a  supporto  delle
funzioni  di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento   attribuite   al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' a garanzia dell'unita'
di indirizzo politico e  amministrativo  del  Governo,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999. 
    2. Al  fine  di  consentire  una  concreta  ottimizzazione  delle
attivita' ed un impiego delle  risorse  piu'  adeguato  al  ruolo  di
primario rilievo riconosciuto alla Presidenza del Consiglio sul piano
istituzionale, l'orario ordinario di lavoro e' di 38 ore settimanali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  66  del
2003, la durata dell'orario di lavoro  non  puo'  superare  la  media
delle 48  ore  settimanali,  comprensive  del  lavoro  straordinario,
calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 
    3. Ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  22  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo  1997,
n. 79 convertito dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,  l'orario  di
lavoro e' funzionale all'orario  di  servizio  ed  e'  articolato  su
cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi  da  erogarsi  con
carattere di continuita',  ovvero  di  quelli  che  richiedono  orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o  che
presentino particolari esigenze di collegamento con le  strutture  di
altri uffici pubblici. 
    4.  Le  articolazioni  dell'orario  di  lavoro  sono  determinate
dall'amministrazione, nel rispetto della  disciplina  in  materia  di
relazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto  dei  seguenti
criteri: 
      finalizzazione  delle  prestazioni  lavorative  alle  peculiari
funzioni  istituzionali  della   Presidenza   del   Consiglio,   come
specificato al comma 1; 
      ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'azione; 
      miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni; 
      maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
    5. In attuazione di quanto previsto dai precedenti commi,  tenuto
conto della specificita' organizzativa della Presidenza ed al fine di
garantire una maggiore flessibilita' dell'orario di  lavoro,  possono
essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: 
      a) orario su cinque  o  sei  giorni:  si  attua  anche  con  la
prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore  pomeridiane;  le
prestazioni  pomeridiane  possono   avere   durata   e   collocazione
diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo; 
      b) orario flessibile: si realizza con la  previsione  di  fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto  all'art.
25 (Orario di lavoro flessibile); 
      c) turnazioni:  che  consistono  nella  rotazione  ciclica  dei
dipendenti in articolazioni orarie prestabilite; 
      d)   orario   multiperiodale:   consiste   nel   ricorso   alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali  con
orari superiori  o  inferiori  alle  trentotto  ore  settimanali  nel
rispetto del  monte  ore  previsto,  secondo  le  previsioni  di  cui
all'art. 21 (Orario multiperiodale). 
    6. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte  le
tipologie di  cui  al  comma  5,  al  fine  di  favorire  la  massima
flessibilita' nella gestione dell'organizzazione  del  lavoro  e  dei
servizi. 
    7. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a undici ore per il recupero delle  energie
psicofisiche. 
    8. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore, deve essere previsto un intervallo per pausa,  non  inferiore  a
trenta minuti, ai sensi dell'art. 22 (Pausa). 
    9. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti  e'
accertata mediante  controlli  di  tipo  automatico,  secondo  quanto
previsto dall'art. 23 (Rilevazione dell'orario e ritardi). 
    10. Fatti salvi i casi previsti dai  CCNL  e  dalle  disposizioni
legislative vigenti, le assenze per  l'intera  giornata  non  possono
essere calcolate in ore, quale  che  sia  la  durata  dell'orario  di
lavoro della giornata di assenza. 
    11. Il presente articolo sostituisce e disapplica l'art.  13  del
CCNL del 31 luglio 2009.