(Allegato-art. 13)
                               Art. 13 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 12
(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno  effetto,  dalle  singole
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per  la  cui
quantificazione le vigenti  disposizioni  prevedono  un  rinvio  allo
stipendio tabellare. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
12 (Incrementi degli  stipendi  tabellari)  sono  computati  ai  fini
previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli
importi previsti  dalla  Tabella  A4,  nei  confronti  del  personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del  presente  contratto.  Agli  effetti  dell'indennita'  di
buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del  trattamento  di
fine  rapporto,   dell'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   e
dell'indennita' in caso di decesso di  cui  all'art.  2122  c.c.,  si
considerano solo gli aumenti maturati alla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro. 
    3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni  che
hanno operato il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale
nello stipendio tabellare.