ALLEGATO C DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 In riferimento al procedimento di cui sopra, [Stato membro ospitante], in cui e' stabilito l'attore, e [Stato membro convenuto] informano il Collegio Arbitrale che le parti dei trattati UE e dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione condividono la visione comune seguente, espressa all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea: "Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilita' tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento e' diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non puo' fungere da base giuridica del Procedimento Arbitrale.". Per le espressioni qui utilizzate si vedano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo sull'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento tra Stati membri dell'Unione europea.