Art. 18
Passaggi di profilo all'interno di ciascuna Area nella stessa azienda
o ente
1. Nell'ambito di una stessa azienda o ente, i passaggi dei
dipendenti all'interno della medesima area tra profili diversi,
possono essere effettuati, previa verifica e in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni, dalle aziende o enti a domanda degli
interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti, per l'accesso al profilo, dalla declaratoria
di cui all'Allegato A. In caso di piu' domande si procede alla
selezione interna con comparazione dei curriculum e riserva di
colloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso di
requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si
ricorre comunque alla preventiva verifica dell'idoneita'
professionale anche mediante prova teorico-pratica.
2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative
alle modalita' del loro svolgimento vengono preventivamente definite
dall'azienda o ente.
3. In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la
progressione economica in godimento ed acquisisce le indennita'
specifiche del nuovo profilo, ove spettanti, in sostituzione di
quelle specifiche del vecchio profilo.
4. Il personale oggetto di passaggio di profilo e' esonerato dal
periodo di prova ai sensi dell'art. 40 (Periodo di prova), comma 11,
lettera c).