(Allegato-art. 18)
                               Art. 18 
 
Passaggi di profilo all'interno di ciascuna Area nella stessa azienda
                               o ente 
 
    1. Nell'ambito di una stessa  azienda  o  ente,  i  passaggi  dei
dipendenti all'interno  della  medesima  area  tra  profili  diversi,
possono essere effettuati, previa verifica e in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni,  dalle  aziende  o  enti  a  domanda  degli
interessati  che  siano  in  possesso  dei  requisiti   culturali   e
professionali previsti, per l'accesso al profilo, dalla  declaratoria
di cui all'Allegato A. In  caso  di  piu'  domande  si  procede  alla
selezione interna  con  comparazione  dei  curriculum  e  riserva  di
colloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso  di
requisiti abilitativi  prescritti  da  disposizioni  legislative,  si
ricorre   comunque   alla    preventiva    verifica    dell'idoneita'
professionale anche mediante prova teorico-pratica. 
    2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative
alle modalita' del loro svolgimento vengono preventivamente  definite
dall'azienda o ente. 
    3. In caso di passaggio di profilo,  il  dipendente  conserva  la
progressione economica  in  godimento  ed  acquisisce  le  indennita'
specifiche del nuovo  profilo,  ove  spettanti,  in  sostituzione  di
quelle specifiche del vecchio profilo. 
    4. Il personale oggetto di passaggio di profilo e' esonerato  dal
periodo di prova ai sensi dell'art. 40 (Periodo di prova), comma  11,
lettera c).