Art. 19. Progressione economica all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli stessi, sono attribuibili «differenziali economici di professionalita'» da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati. 2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell'area del personale di elevata qualificazione. 3. I differenziali economici di professionalita' complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area di inquadramento, nell'allegata tabella E. Ove il dipendente sia transitato per mobilita' da altra azienda o ente, sono mantenuti i «differenziali economici di professionalita'» maturati nell'azienda o ente di provenienza come previsto all'art. 23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento) e potra' partecipare alla progressione economica all'interno dell'area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente articolo. 4. L'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'», che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; e' inoltre condizione necessaria l'assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura; b) la quota di risorse da destinare ai «differenziali economici di professionalita'» attribuibili nell'anno viene definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5, lettera a), nel limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una quota delle risorse cosi' destinate non superiore al 10% viene finalizzata all'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'» secondo i criteri di priorita' e le modalita' di cui alla lettera e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate all'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'» secondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo; c) non e' possibile attribuire piu' di un «differenziale economico di professionalita'» al dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i «differenziali economici di professionalita'» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all'importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio piu' elevato e proseguendo in ordine decrescente: per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualita'; per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base all'esperienza professionale maturata. Per «esperienza professionale» deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuita', anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso aziende od enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo; per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle capacita' culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi; e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lettera b) secondo periodo, priorita' nell'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'»: al personale che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno venti anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per «esperienza professionale» deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuita', anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso aziende od enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo; f) dopo aver effettuato l'attribuzione con i criteri e le modalita' di cui alla lettera e) si procede, nell'ambito della stessa graduatoria, con l'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'» al restante personale che non rientri nella casistica di cui alla lettera e) e, in caso di parita' di punteggio, si applicheranno i criteri di priorita' di seguito riportati: f1) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche; f2) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel «differenziale economico di professionalita'»; g) in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma 5, lettera c), possono essere definiti ulteriori e subordinati criteri di priorita' in caso di parita' di punteggi determinati ai sensi della lettera f) nel rispetto del principio di non discriminazione. 5. La progressione economica di cui al presente articolo e' finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) ed e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 4, lettera b). Le risorse tornano nella disponibilita' dello stesso fondo in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 6. 6. I «differenziali economici di professionalita'» di cui al presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4 (Progressione tra le aree). 7. In considerazione di quanto previsto al comma 4, lettera d), l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all'anno a cui si riferisce l'attribuzione della progressione economica e in nessun caso la graduatoria puo' essere utilizzata negli anni successivi.