(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
            Progressione economica all'interno delle aree 
 
    1.  Al  fine  di  remunerare  il  maggior  grado  di   competenza
professionale  progressivamente  acquisito  dai   dipendenti,   nello
svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli  stessi,  sono
attribuibili  «differenziali  economici   di   professionalita'»   da
intendersi come  incrementi  stabili  del  trattamento  economico.  I
differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno  di
sottoscrizione del contratto integrativo nel quale  gli  stessi  sono
finanziati. 
    2. Il presente articolo non si applica  al  personale  inquadrato
nell'area del personale di elevata qualificazione. 
    3. I differenziali economici di professionalita' complessivamente
conseguibili da  ciascun  dipendente  e  il  valore  annuo  lordo  di
ciascuno  di  essi,  per   tutto   il   periodo   in   cui   permanga
l'inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per  area
di inquadramento, nell'allegata tabella  E.  Ove  il  dipendente  sia
transitato per mobilita' da altra azienda o ente,  sono  mantenuti  i
«differenziali economici di professionalita'» maturati nell'azienda o
ente di provenienza come previsto all'art. 23 comma  2  (Disposizioni
particolari  sulla  conservazione  del   trattamento   economico   in
godimento)  e  potra'   partecipare   alla   progressione   economica
all'interno dell'area di appartenenza  secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
    4.    L'attribuzione    dei    «differenziali    economici     di
professionalita'»,  che  si  configura  come  progressione  economica
all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del  decreto
legislativo n. 165/2001 e non determina  l'attribuzione  di  mansioni
superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto  delle
modalita' e dei criteri di seguito specificati: 
      a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi  tre  anni
non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; e'  inoltre
condizione necessaria l'assenza, nei due anni antecedenti la data  di
cui al primo periodo  del  comma  5,  di  provvedimenti  disciplinari
superiori alla multa.  Laddove,  alla  scadenza  della  presentazione
delle  domande,  siano  in  corso   procedimenti   disciplinari,   il
dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo  stesso
rientri in posizione utile nella  graduatoria,  la  liquidazione  del
differenziale viene sospesa sino alla  conclusione  del  procedimento
disciplinare; se dall'esito  del  procedimento  al  dipendente  viene
comminata una sanzione superiore  alla  multa,  il  dipendente  viene
definitivamente escluso dalla procedura; 
      b) la quota di risorse da destinare ai «differenziali economici
di professionalita'» attribuibili nell'anno viene definita in sede di
contrattazione  integrativa  di  cui   all'art.   9   (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5, lettera a), nel
limite delle risorse di cui al comma  5  previste  per  la  copertura
finanziaria  degli  stessi,  tenendo  conto,  equitativamente,  delle
percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una
quota delle risorse  cosi'  destinate  non  superiore  al  10%  viene
finalizzata  all'attribuzione   dei   «differenziali   economici   di
professionalita'» secondo i criteri di priorita' e  le  modalita'  di
cui alla lettera e). Le  risorse  di  tale  quota  eventualmente  non
utilizzate  sono  destinate   all'attribuzione   dei   «differenziali
economici di professionalita'» secondo gli ordinari criteri  definiti
ai sensi del presente articolo; 
      c) non  e'  possibile  attribuire  piu'  di  un  «differenziale
economico di professionalita'» al dipendente per  ciascuna  procedura
selettiva; 
      d)  i  «differenziali  economici  di   professionalita'»   sono
attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente  all'importo
fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di  cui  alla
lettera  b),  previa  graduatoria  dei  partecipanti  alla  procedura
selettiva,  definita  a  partire  dal  punteggio   piu'   elevato   e
proseguendo in ordine decrescente: 
        per una quota non inferiore al 40% del punteggio  totale,  in
base alla media delle  ultime  tre  valutazioni  individuali  annuali
conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine
cronologico,  qualora  non  sia   stato   possibile   effettuare   la
valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle
annualita'; 
        per una quota non superiore al 40% del punteggio  totale,  in
base   all'esperienza   professionale   maturata.   Per   «esperienza
professionale» deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione
di continuita', anche a tempo determinato e a tempo parziale,  presso
aziende  od  enti  del  comparto  di  cui  all'art.   1   (Campo   di
applicazione)  nonche'  presso  altre  amministrazioni  di   comparti
diversi, nel medesimo o corrispondente profilo; 
        per una quota percentuale residua fino a raggiungere il  100%
del  punteggio  totale,  in  base  ad  eventuali  ulteriori  criteri,
definiti in sede di contrattazione integrativa  di  cui  all'art.  9,
comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e  materie),  correlati  alle  capacita'  culturali  e  professionali
acquisite anche attraverso i percorsi formativi; 
      e) una volta stilata la graduatoria  di  cui  alla  lettera  d)
viene assicurata, entro i limiti della quota di  risorse  individuata
ai   sensi   della   lettera   b)    secondo    periodo,    priorita'
nell'attribuzione dei «differenziali economici di  professionalita'»:
al personale che abbia  maturato  almeno  dieci  anni  di  esperienza
professionale nella ex categoria o nella nuova area di  inquadramento
di cui all'art. 17 (Norma di  primo  inquadramento)  senza  aver  mai
conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato
almeno venti anni di esperienza professionale nella  ex  categoria  o
nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 (Norma di  primo
inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito  fino  a
due progressioni  economiche.  Per  «esperienza  professionale»  deve
intendersi quella maturata, con o  senza  soluzione  di  continuita',
anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso aziende od  enti
del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso
altre  amministrazioni  di   comparti   diversi,   nel   medesimo   o
corrispondente profilo; 
      f) dopo aver effettuato  l'attribuzione  con  i  criteri  e  le
modalita' di cui alla lettera e) si procede, nell'ambito della stessa
graduatoria,  con  l'attribuzione  dei  «differenziali  economici  di
professionalita'»  al  restante  personale  che  non  rientri   nella
casistica di cui alla lettera e) e, in caso di parita' di  punteggio,
si applicheranno i criteri di priorita' di seguito riportati: 
        f1)  personale  che  abbia  conseguito  un  minor  numero  di
progressioni economiche; 
        f2) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel
«differenziale economico di professionalita'»; 
      g) in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.  9
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma  5,
lettera c), possono essere definiti ulteriori e  subordinati  criteri
di priorita' in caso di parita'  di  punteggi  determinati  ai  sensi
della lettera f) nel rispetto del principio di non discriminazione. 
    5. La progressione economica  di  cui  al  presente  articolo  e'
finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita'
e continuita'  del  Fondo  di  cui  all'art.  102  (Fondo  incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali) ed e'  attribuita
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del
contratto integrativo di cui al  comma  4,  lettera  b).  Le  risorse
tornano nella disponibilita' dello stesso fondo in caso di  passaggio
di area o comunque di  cessazione  dal  servizio,  tenendo  conto  di
quanto previsto al comma 6. 
    6. I «differenziali economici  di  professionalita'»  di  cui  al
presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di  passaggio
tra le aree, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  4
(Progressione tra le aree). 
    7. In considerazione di quanto previsto al comma 4,  lettera  d),
l'esito  della  procedura   selettiva   ha   una   vigenza   limitata
esclusivamente all'anno  a  cui  si  riferisce  l'attribuzione  della
progressione economica e in nessun caso la  graduatoria  puo'  essere
utilizzata negli anni successivi.