Art. 19.
Progressione economica all'interno delle aree
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza
professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello
svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli stessi, sono
attribuibili «differenziali economici di professionalita'» da
intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. I
differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno di
sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono
finanziati.
2. Il presente articolo non si applica al personale inquadrato
nell'area del personale di elevata qualificazione.
3. I differenziali economici di professionalita' complessivamente
conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di
ciascuno di essi, per tutto il periodo in cui permanga
l'inquadramento nella medesima area sono indicati, distinti per area
di inquadramento, nell'allegata tabella E. Ove il dipendente sia
transitato per mobilita' da altra azienda o ente, sono mantenuti i
«differenziali economici di professionalita'» maturati nell'azienda o
ente di provenienza come previsto all'art. 23 comma 2 (Disposizioni
particolari sulla conservazione del trattamento economico in
godimento) e potra' partecipare alla progressione economica
all'interno dell'area di appartenenza secondo quanto previsto dal
presente articolo.
4. L'attribuzione dei «differenziali economici di
professionalita'», che si configura come progressione economica
all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni
superiori e avviene mediante procedura selettiva, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni
non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; e' inoltre
condizione necessaria l'assenza, nei due anni antecedenti la data di
cui al primo periodo del comma 5, di provvedimenti disciplinari
superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione
delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il
dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso
rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del
differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento
disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene
comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene
definitivamente escluso dalla procedura;
b) la quota di risorse da destinare ai «differenziali economici
di professionalita'» attribuibili nell'anno viene definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 9 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie), comma 5, lettera a), nel
limite delle risorse di cui al comma 5 previste per la copertura
finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle
percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli. Una
quota delle risorse cosi' destinate non superiore al 10% viene
finalizzata all'attribuzione dei «differenziali economici di
professionalita'» secondo i criteri di priorita' e le modalita' di
cui alla lettera e). Le risorse di tale quota eventualmente non
utilizzate sono destinate all'attribuzione dei «differenziali
economici di professionalita'» secondo gli ordinari criteri definiti
ai sensi del presente articolo;
c) non e' possibile attribuire piu' di un «differenziale
economico di professionalita'» al dipendente per ciascuna procedura
selettiva;
d) i «differenziali economici di professionalita'» sono
attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all'importo
fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento di cui alla
lettera b), previa graduatoria dei partecipanti alla procedura
selettiva, definita a partire dal punteggio piu' elevato e
proseguendo in ordine decrescente:
per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in
base alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali
conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine
cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la
valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle
annualita';
per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in
base all'esperienza professionale maturata. Per «esperienza
professionale» deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione
di continuita', anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso
aziende od enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di
applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di comparti
diversi, nel medesimo o corrispondente profilo;
per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100%
del punteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri,
definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9,
comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie), correlati alle capacita' culturali e professionali
acquisite anche attraverso i percorsi formativi;
e) una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d)
viene assicurata, entro i limiti della quota di risorse individuata
ai sensi della lettera b) secondo periodo, priorita'
nell'attribuzione dei «differenziali economici di professionalita'»:
al personale che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza
professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento
di cui all'art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai
conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato
almeno venti anni di esperienza professionale nella ex categoria o
nella nuova area di inquadramento di cui all'art. 17 (Norma di primo
inquadramento) e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a
due progressioni economiche. Per «esperienza professionale» deve
intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuita',
anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso aziende od enti
del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso
altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o
corrispondente profilo;
f) dopo aver effettuato l'attribuzione con i criteri e le
modalita' di cui alla lettera e) si procede, nell'ambito della stessa
graduatoria, con l'attribuzione dei «differenziali economici di
professionalita'» al restante personale che non rientri nella
casistica di cui alla lettera e) e, in caso di parita' di punteggio,
si applicheranno i criteri di priorita' di seguito riportati:
f1) personale che abbia conseguito un minor numero di
progressioni economiche;
f2) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel
«differenziale economico di professionalita'»;
g) in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 9
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma 5,
lettera c), possono essere definiti ulteriori e subordinati criteri
di priorita' in caso di parita' di punteggi determinati ai sensi
della lettera f) nel rispetto del principio di non discriminazione.
5. La progressione economica di cui al presente articolo e'
finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita'
e continuita' del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi,
progressioni economiche e indennita' professionali) ed e' attribuita
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del
contratto integrativo di cui al comma 4, lettera b). Le risorse
tornano nella disponibilita' dello stesso fondo in caso di passaggio
di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di
quanto previsto al comma 6.
6. I «differenziali economici di professionalita'» di cui al
presente articolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio
tra le aree, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 4
(Progressione tra le aree).
7. In considerazione di quanto previsto al comma 4, lettera d),
l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata
esclusivamente all'anno a cui si riferisce l'attribuzione della
progressione economica e in nessun caso la graduatoria puo' essere
utilizzata negli anni successivi.