(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                      Progressione tra le aree 
 
    1. In relazione al  piano  triennale  dei  fabbisogni,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001,  fatta
salva  una  riserva  di  almeno  il  50  per  cento  delle  posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le  progressioni  tra
un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura
selettiva interna unitamente alla comparazione delle  valutazioni  di
performance individuale conseguite dal dipendente  negli  ultimi  tre
anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili  in
ordine cronologico, qualora non sia  stato  possibile  effettuare  la
valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle
annualita', sull'assenza di provvedimenti disciplinari  negli  ultimi
due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di
studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  all'area
dall'esterno, nonche' sul numero e sulla  tipologia  degli  incarichi
rivestiti. 
    2. In caso di progressione tra le aree il dipendente e' esonerato
dal periodo di prova ai sensi  dell'art.  40  comma  11,  lettera  d)
(Periodo di prova). 
    3. In caso  di  progressioni  tra  le  aree  il  dipendente,  nel
rispetto della disciplina vigente,  conserva  le  giornate  di  ferie
maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale
di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce  nei  fondi
di cui agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche  e
indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita'  e  condizioni  di
lavoro). 
    4. Il personale che alla data della progressione di cui  comma  1
risulti avere in godimento  un  trattamento  economico,  composto  da
stipendio tabellare, differenziali economici di  professionalita'  ed
eventuale  assegno  ad  personam,  superiore  rispetto  al  tabellare
iniziale previsto per la nuova area, e' collocato  nel  differenziale
economico di professionalita' di valore minore o uguale  al  suddetto
trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza e'  mantenuta
come  assegno  ad  personam  riassorbibile  con  l'acquisizione   del
differenziale economico di professionalita' successivo.  Il  predetto
assegno ad personam e' a carico del Fondo di cui all'art. 102  (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita'  professionali).  Non
si  da'  luogo  al  riassorbimento  dell'assegno   ad   personam   se
l'incremento del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali. 
    5. In caso di progressione  all'area  del  personale  di  elevata
qualificazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 100, comma
1  (Trattamento  economico  tabellare  del   personale   di   elevata
qualificazione), non si applica il comma 4.