Art. 20. Progressione tra le aree 1. In relazione al piano triennale dei fabbisogni, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualita', sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di progressione tra le aree il dipendente e' esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 40 comma 11, lettera d) (Periodo di prova). 3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita' e condizioni di lavoro). 4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalita' ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, e' collocato nel differenziale economico di professionalita' di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza e' mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalita' successivo. Il predetto assegno ad personam e' a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). Non si da' luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali. 5. In caso di progressione all'area del personale di elevata qualificazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 100, comma 1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non si applica il comma 4.