Art. 20.
Progressione tra le aree
1. In relazione al piano triennale dei fabbisogni, ai sensi
dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra
un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura
selettiva interna unitamente alla comparazione delle valutazioni di
performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre
anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in
ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la
valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle
annualita', sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi
due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di
studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area
dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi
rivestiti.
2. In caso di progressione tra le aree il dipendente e' esonerato
dal periodo di prova ai sensi dell'art. 40 comma 11, lettera d)
(Periodo di prova).
3. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel
rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie
maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale
di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nei fondi
di cui agli articoli 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e
indennita' professionali) e 103 (Fondo premialita' e condizioni di
lavoro).
4. Il personale che alla data della progressione di cui comma 1
risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da
stipendio tabellare, differenziali economici di professionalita' ed
eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare
iniziale previsto per la nuova area, e' collocato nel differenziale
economico di professionalita' di valore minore o uguale al suddetto
trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza e' mantenuta
come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del
differenziale economico di professionalita' successivo. Il predetto
assegno ad personam e' a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). Non
si da' luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se
l'incremento del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali.
5. In caso di progressione all'area del personale di elevata
qualificazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 100, comma
1 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata
qualificazione), non si applica il comma 4.